Esenti i buoni mobilità ai dipendenti che usano la bicicletta
A cura della redazione
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 274 del 4 aprile 2023, ha precisato che i “buoni mobilità” che i dipendenti ricevono da parte del Comune, per il tramite del datore di lavoro, se utilizzano la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, non sono da considerare fringe benefit.
I ''buoni mobilità'' di cui all’interpello sono fissati, per il periodo giugno 2022 - giugno 2023, nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente. I singoli lavoratori possono accedere ai buoni alle seguenti condizioni:
- il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta all’“Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”;
- il Comune ha accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
- il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.
L’Agenzia precisa che il “buono mobilità” in questione non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casalavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».
Conseguentemente, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. Pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir (cd fringe benefit).
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