L’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 274 del 4 aprile 2023, ha precisato che i “buoni mobilità” che i dipendenti ricevono da parte del Comune, per il tramite del datore di lavoro, se utilizzano la bicicletta negli spostamenti casa-lavoro, non sono da considerare fringe benefit.

I ''buoni mobilità'' di cui all’interpello sono fissati, per il periodo giugno 2022 - giugno 2023, nella misura di 20 centesimi a km e nella misura massima di 40 euro mensili per ogni lavoratore dipendente. I singoli lavoratori possono accedere ai buoni alle seguenti condizioni:

  • il datore di lavoro ha aderito al programma in risposta all’“Avviso pubblico per l’erogazione di buoni mobilità ai lavoratori di aziende ed enti ubicati nel comune”;
  • il Comune ha accettato l'adesione, rendendo ammissibile contestualmente la registrazione dei lavoratori sulla apposita APP di monitoraggio;
  • il singolo lavoratore ha accettato e sottoscritto le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

L’Agenzia precisa che il “buono mobilità” in questione non trova la propria origine e giustificazione nel rapporto di lavoro dipendente in essere tra il beneficiario e il datore di lavoro, bensì nella promozione da parte dell'amministrazione comunale di «comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa­lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale».

Conseguentemente, non configurandosi quale emolumento in denaro offerto al dipendente in relazione al rapporto di lavoro, non è riconducibile né tra i redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49 e 50 del Tuir, né in alcuna delle altre categorie reddituali individuate dall'articolo 6 del medesimo Testo Unico. Pertanto, che non costituendo reddito di lavoro dipendente l'importo del buono mobilità non rileva ai fini del calcolo del limite previsto di cui al comma 3 dell'articolo 51 del Tuir (cd fringe benefit).