Il Ministero del Lavoro, con lettera circolare n. 2222 del 3 febbraio 2010, ha reso noto che Sono esenti dall'imposta di bollo le quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dagli organi ispettivi del Ministero del Lavoro.
Il Ministero del lavoro comunica ai propri ispettori l'orientamento fornito dall'Agenzia delle Entrate con l'interpello n. 954-512 del 2009, circa l'imposta di bollo sulle quietanze relative al pagamento delle sanzioni amministrative irrogate in materia di lavoro e legislazione sociale non soggette all'imposta di bollo di 1,81 euro.
Le istanze volte ad ottenere la revoca del provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale e analogamente il provvedimento di revoca rilasciato dalle D.P.L. sono soggette all'imposta di bollo nella misura di 14,62 euro.