L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 294 del 24/05/2022, ha precisato che il rimborso da parte del datore di lavoro delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei trasferiti all’estero (c.d. transferred employees) per l’acquisto dei laptop/tablet non costituisce reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, cv. 2, lett. f-bis) del TUIR.

L’Agenzia delle entrate è giunta a questa soluzione partendo dal fatto che l’esenzione delle somme erogate a titolo di rimborso è possibile se le stesse non sono erogate ad personam ma individuando una categoria di dipendenti.

Tale categoria può essere individuata nei lavoratori che vengono trasferiti all’estero per motivi di lavoro.

Al rimborso del costo dei laptop e dei tablet è possibile applicare la citata lettera f-bis) poiché il regolamento scolastico prevede espressamente non solo l’utilizzo di tali strumenti, ma anche le caratteristiche tecniche che gli stessi devono avere, in quanto i programmi scolastici mirano a integrare la tecnologia nell’inserimento e nell’apprendimento in moda da sopportare la missione educativa.

All’agenzia delle entrate era stato chiesto anche se potevano ritenersi esenti anche i rimborsi dei costi di iscrizione sostenuti dai lavoratori per il sostenimento dei propri figli del test d’ingresso alla scuola che intendevano frequentare.

Secondo l’Agenzia delle entrate la risposta è positiva. Infatti il rimborso non genera reddito di lavoro dipendente dato che può rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica, sempre ai sensi dell’art. 51. C. 2 lett. f-bis del TUIR.