La Corte di Cassazione, con la sentenza 29/08/2007 n.33624, ha deciso che il mobbing non è reato perchè non rientra nei casi penalmente perseguibili previsti espressamente dal codice penale, ma è solo un illecito civile per il quale il lavoratgore perseguitato può chiedere il risarcimento del danno.
Secondo i giudici di legittimità la condotta di mobbing presuppone non tanto un singolo atto lesivo, ma una mirata reiterazione di una pluralità di atteggiamenti anche se non singolarmente connotati da rilevanza penale, convergenti sia nell'esprimere l'ostilità nel soggetto attivo verso la vittima sia nell'efficace capacità di mortificare e di isolare il dipendente nell'ambiente di
lavoro.
Affinchè questa condotta non realizzi solo una causa civile, è necessario che venga concretizzata la figura di reato che maggiormente si avvicina al mobbing, ossia quella disciplinata dall'art. 572 del codice penale: maltrattamenti commessi da persona dotata di autorità per l'esercizio di una professione, che devono compiersi in modo continuativo.