L’INPS, con la circolare 3/11/2015 n.178, ha fornito altre precisazioni, dopo quelle indicate nella circolare 17/2015, in merito alla fruizione dell’esonero contributivo previsto per l’anno 2015 dall’articolo unico, commi 118 e ss., della Legge 190/2014, tra le quali che il beneficio spetta anche ai datori di lavoro tenuti al versamento dei contributi all’INPGI.

In questo caso le domande di autorizzazione alla fruizione dell'esonero saranno inoltrate direttamente all'INPGI sulla base delle modalità stabilite dal medesimo ente con apposita circolare, nell’ambito della quale saranno anche fornite le istruzioni per le implementazioni della procedura di denuncia contributiva.

La circolare precisa che vanno escluse dall’applicazione dell’esonero le contribuzioni che non hanno natura previdenziale e quelle concepite allo scopo di apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

Non sono pertanto soggette all’esonero contributivo triennale le seguenti forme di contribuzione anche se di natura obbligatoria: il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R.; il contributo in misura pari allo 0,30% della retribuzione imponibile, destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua; il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria; il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo e il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.

E’ invece soggetto all’applicazione dell’esonero il contributo aggiuntivo IVS, destinato al finanziamento dell’incremento delle aliquote contributive del FPLD in misura pari a 0,50% della retribuzione imponibile.

L’INPS poi ricorda che la restituzione piena del contributo addizionale NASPI ricorrerà solamente nei casi di trasformazione del contratto a termine nonché in quelli di stabilizzazione intervenuta il mese successivo a quello di scadenza del contratto a termine.

Poiché l’esonero opera sulla contribuzione effettivamente dovuta, in caso di applicazione delle misure compensative come la destinazione del TFR ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché in caso di erogazione in busta paga della Qu.I.R., l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni che scaturiscono dall’applicazione delle predette misure compensative.

Sempre secondo la circolare l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.

In caso di rapporti di lavoro part time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.

Invece l’esonero non spetta laddove il precedente rapporto di lavoro - intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione - sia stata risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.

L’esonero è escluso anche quando i lavoratori già titolari di un rapporto a tempo indeterminato transitino dal cedente al subentrante nei casi di cambi di appalto di servizi, nell’ipotesi in cui la contrattazione collettiva che disciplina tali rapporti, preveda, per i casi di cessazione dell'appalto cui sono adibiti i dipendenti, una procedura idonea a consentire l'assunzione degli stessi alle dipendenze dell'impresa subentrante, mediante la costituzione ex novo  di un rapporto di lavoro con un diverso soggetto.

Invece nelle ipotesi di cessione del contratto a tempo indeterminato ex art. 1406 c.c. con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio già riconosciuto al datore di lavoro cedente può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto, in quanto in tal caso si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto che prosegue con il datore di lavoro cessionario.

La fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.

L’INPS ricorda infine che la volontà del legislatore è tale da non impedisce l’accesso all’incentivo nel caso in cui nei sei mesi precedenti sono state svolte prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, quali, a titolo esemplificativo, il rapporto di lavoro a termine, il rapporto di collaborazione a progetto, lo svolgimento di attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.