Il contratto a noleggio a lungo termine dell'autovettura concessa ai propri dipendenti non rappresenta il presupposto per poter ritenere le auto come beni strumentali nell'attività d'impresa e quindi fruire della deducibilità integrale dei costi ex art-164 del TUIR (Risoluzione A.E. 22/08/2007 n.231E).

L'Agenzia delle entrate precisa che si considerano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa solo i veicoli a motore senza i quali l'attività di impresa non può essere esercitata e quindi indispensabili all'espletamento della gestione aziendale come ad esempio le autovetture che effettuano attività di noleggio delle stesse, gli aeromobili da turismo e le imbarcazioni da diporto usati dalle scuole per l'addestramento al volo o alla navigazione.

Ne consegue che per il caso delle auto noleggiate con contratti a lungo termine troverà applicazione il nuovo testo dell'art. 164, c.1, lett. b) del TUIR, modificato dalla legge 127/2007 ed in vigore dal 27/06/2007, in base al quale i costi sono deducibili nella misura del 40% relativamente alle autovetture e autocaravan, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato nella lettera a) primo comma dello stesso articolo, ossia quelli destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa.

L'Agenzia delle entrate però ricorda che la legge 127/2007 ha previsto una disposizione transitoria che stabilisce che per il periodo d'imposta in corso alla data del 3 ottobre 2006, la percentuale di deducibilità del 40% indicata dalle nuove disposizioni normative è fissata al 20%. I maggiori importi deducibili possono essere recuperati in deduzione nel periodo di imposta in corso alal data del 27/06/2007 e di essi va tenuto conto ai fini del versamento della seconda o unica rata di acconto relativa a tale periodo.