L’Emilia Romagna, durante il Tavolo di monitoraggio del 3.10.2014 sulla CIG in deroga, ha deciso che il trattamento non può essere concesso a chi non è imprenditore, in caso di cessazione di attività d’impresa, a chi è in possesso di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di meno di 8 otto mesi alla data di inizio del trattamento (12 mesi per il 2015) e ai beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuino a prestare la propria attività lavorativa. 

I lavoratori che possono fruire della CIG in deroga sono quelli che risultano titolari di un rapporto di lavoro subordinato, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori subordinati.  Dall’elenco rimangono esclusi i dirigenti.

La richiesta dei trattamenti può avvenire dalle  imprese non soggette alla disciplina della CIG e CIGS, alla disciplina dei Fondi di solidarietà, se attivi e alla disciplina degli Enti Bilaterali che hanno sottoscritto apposite convenzioni con l’INPS,, ma anche da quelle soggette alla normale disciplina che hanno esaurito i limiti temporali di legge e dalle imprese che pur essendo soggette alla normale disciplina sugli ammortizzatori sociali non ne hanno i requisiti per accedervi. 

E’ inoltre necessario che i lavoratori effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell’attività produttiva motivata dalle seguenti causali: situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori, situazioni aziendali determinate da eventi temporanei di mercato, crisi aziendali, ristrutturazioni e riorganizzazioni. 

La regione Emilia Romagna ha ricordato che sono compatibili con il ricorso alla CIG in deroga anche gli accordi di mobilità siglati ai sensi della L. 223/1991 che prevedono l’esodo volontario dei lavoratori. 

Per la richiesta della CIG in deroga viene confermato il limite di utilizzo di 45 giornate per la copertura massima di 360 ore nel trimestre, che dovranno essere riproporzionate nel caso di periodi inferiori. 

Le nuove disposizioni sui trattamenti in deroga contenute nel DM 1/08/2004, trovano applicazione per gli accordi sottoscritti dal 4 agosto u.s. Alle domande di CIG in deroga basate su accordi stipulati prima di quella data, trovano applicazione le disposizioni previgenti, anche se si riferiscono ad eventi successivi a tale data.

Le nuove disposizioni non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori subordinati impossibilitati a prestare l’attività lavorativa a seguito degli eventi sismici del mese di maggio 2012.

Il trattamento di CIG in deroga, per le imprese non soggette alla disciplina della CIG e della mobilità, così come ai fondi di solidarietà bilaterali, può essere concesso per un periodo non superiore a 11 mesi nel 2014 e non superiore a 5 mesi nel 2015.

Anche le imprese soggette alla disciplina generale sugli ammortizzatori sociali possono fruire dei trattamenti in deroga per le stesse durate sopra ricordate, però solo in caso di eccezionalità della situazione legata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva. 

La domanda di CIG in deroga deve essere presentata telematicamente con il sistema SARE entro 20 giorni dall’inizio delle sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro corredate dall’accordo sindacale. Le domande dovranno altresì essere inviate su supporto cartaceo. 

Per il 2014 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga riferita agli accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014 per un trimestre e comunque non oltre il 30 novembre 2014.

Al termine del suddetto periodo sarà possibile presentare la domanda di CIG in deroga fino al 31 dicembre 2014 solo nel caso in cui l’impresa non abbia superato i limiti temporali predetti. 

Spetterà alla Giunta regionale con propria deliberazione provvedere alla concessione del trattamento in deroga.