L’INPS, con la circolare 14/09/2012 n.110, ha reso noto che dal 1° aprile 2012 l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al pensionato inabile, può essere corrisposto al beneficiario, anche se residente in Svizzera.
Dal 1° giugno 2012 invece il predetto assegno può essere erogato anche a quelli che risiedono in uno dei tre Paesi che hanno aderito all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, ossia l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia.
Infatti l’assegno per l’assistenza personale e continuativa al titolare di pensione di inabilità non è più considerata prestazione speciale non contributiva ed è quindi esportabile anche negli altri Stati UE.
Non sono invece esportabili negli altri Paesi membri e quindi devono venir esclusivamente erogati nello Stato UE in cui gli interessati risiedono in base ai criteri previsti dalla legislazione di detto Stato: le pensioni sociali, le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati e agli invalidi civili, le pensioni e le indennità ai sordomuti, le pensioni e le indennità ai ciechi civili, l’integrazione della pensione minima, l’integrazione dell’assegno di invalidità, l’assegno sociale e la maggiorazione sociale.