L’Agenzia delle entrate, con la riposta n. 6 del 31/01/2019, ha precisato che le borse di mobilità internazionale erogate al personale docente e amministrativo che partecipa al programma Erasmus Plus non possono fruire dell’esenzione Irpef prevista dall’art. 1, c. 50 della Legge di Stabilità 2016.

Secondo l’Agenzia delle entrate, infatti, al fine di verificare se possa trovare o meno l’esenzione che la Legge di Stabilità 2016 riconosce agli studenti universitari, è necessario partire dal fatto che l’art. 50, c. 1, lett. c) del TUIR fa rientrare nei redditi assimilati a quello di lavoro dipendente anche le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, purché il beneficiario non sia legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Poiché il personale docente e amministrativo è all'opposto titolare di reddito di lavoro dipendente, così come disciplinato dall’art. 51 del TUIR, non potrà di conseguenza essere titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e pertanto non potrà fruire delle disposizioni esentative di cui sopra.

Per quanto riguarda l’applicabilità del regime esentativo ai fini Irpef alle borse di mobilità per tirocinio post laurea, l’Agenzia delle entrate precisa che se tali somme non rappresentano per gli studenti un incentivo di carattere economico diretto a sostenere una loro specifica attività di studio, ma sono assegnate al solo scopo di garantire il buon esito del progetto e conseguentemente finanziano le azioni di mobilità funzionali alla realizzazione dell’attività di istruzione in cooperazione con gli altri Stati aderenti al progetto, non possono essere considerate né reddito assimilato a quello di lavoro dipendente né essere ricondotte ad altre tipologie di reddito, sostanziandosi in meri rimborsi spese. Ne consegue che non rilevano ai fini Irpef.

Invece, se non hanno le caratteristiche predette, assumono rilevanza reddituale ai fini Irpef, così come evidenziato dalla risoluzione 95/2002 che ha ritenuto imponibili le somme percepite dai tirocinanti a titolo di rimborso le spese sostenute da questi ultimi per eseguire gli incarichi ricevuti.