Approvati gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE): 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea

Cosa tratta?

Il Consiglio dei ministri ha adottato in via definitiva gli schemi dei decreti legislativi che recepiscono le direttive (UE), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019:

  • 2019/1158, relativa all'equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza e che abroga la direttiva 2010/18/UE del Consiglio;
  • 2019/1152, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea.

Le finalità della prima direttiva sono essenzialmente quelle di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o di prestatori di assistenza, i cosiddetti caregivers, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un'effettiva parità di genere sia in ambito lavorativo, sia familiare.

Il secondo dei due decreti disciplina il diritto all’informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro e sulle condizioni di lavoro e la relativa tutela. Il testo prevede che il datore di lavoro comunichi a ciascun lavoratore, in modo trasparente, chiaro, completo, conforme agli standard di accessibilità riferiti anche alle persone con disabilità e a titolo gratuito, in formato cartaceo o elettronico, una serie dettagliata di informazioni.

Quando entra in vigore?

La direttiva (UE) 2019/1152 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale l’11 luglio 2019 ed è entrata in vigore venti giorni dopo, gli Stati membri dell’UE devono recepirne le disposizioni nel diritto nazionale entro il 1º agosto 2022.

Mentre la direttiva (UE) 2019/1158 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 12 luglio 2019 ed è entrata in vigore venti giorni dopo, gli Stati membri dell’UE devono recepirne le disposizioni nel diritto nazionale entro il 2 agosto 2022.

Indicazioni operative

Fornire informazioni più complete sugli aspetti essenziali del rapporto di lavoro e fornirle per iscritto all’inizio del rapporto di lavoro.

Comunicare al lavoratore anche gli elementi previsti nelle ipotesi in cui le modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante l’utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati (ciò in aggiunta a quanto richiesto dalla normativa europea).

Riconoscere la nuova tipologia di congedo di paternità, della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell'arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto.

Estendere il diritto alla maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipata per gravidanza a rischio.

Dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità, per gli accordi per l'esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile, stessa priorità alle richieste dei lavoratori che siano caregiver.