Segnaliamo alla vostra attenzione un commento di Pompilio Ciro Cardinale apaprso sulla rivista telematica www.fiscooggi.it dell'Agenzie delle entrate sulle novità del modello 770 in vista della scadenza del 30 settembre. L'articolo 5, comma 1, Dpr n. 126/2003, dispone che il sostituto deve consegnare al percipiente entro il 15 marzo (non più entro il 31 marzo) dell'anno successivo a quello in cui i valori sono stati corrisposti le certificazioni di cui all'articolo 4, comma 6-ter, Dpr n. 322/98: il modello Cud per il lavoro dipendente approvato con provvedimento del 25/11/2003 la certificazione dei compensi di lavoro autonomo e delle provvigioni, redatta in forma libera o anche seguendo lo schema della comunicazione lavoro autonomo del modello 770 semplificato la certificazione dei dividendi approvato con provvedimento del 13/02/2004, che prevede, rispetto al precedente modello, un campo specifico nel quale indicare gli utili cui spetta un credito di imposta pari al 51,51 per cento. L'articolo 4, comma 1, lettera b), legge n. 289/2002, ha modificato l'aliquota Irpeg nella misura del 34 per cento a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2003. La distribuzione di utili deliberati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 1° gennaio 2003 comporta l'attribuzione del credito di imposta pieno o limitato del 51,51 per cento al percettore. Inoltre il sostituto deve inviare esclusivamente in via telematica: - il modello 770 ordinario entro il 2 novembre 2004 - il modello 770 semplificato entro il 30 settembre 2004 in forma autonoma dall'Unico. Modalità di presentazione Il modello 770 semplificato può essere suddiviso in due parti distinte che possono essere trasmesse da due diversi soggetti, se tale modalità risulta più agevole. In particolare: una parte deve contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle indennità di fine rapporto, alle prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, ai premi assicurativi e ai contributi previdenziali, nonché i dati relativi all'assistenza fiscale prestata nel 2003 per il periodo d'imposta precedente l'altra parte deve, invece, contenere, oltre al frontespizio, i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, alle provvigioni e ai redditi diversi. A tal fine, nel frontespizio sono state create due sezioni per il computo del numero di comunicazioni da inviare: la sezione I per la presentazione del modello 770 semplificato in modo unitario e la sezione II per la presentazione in due parti. I prospetti ST ed SX non possono essere inviati autonomamente da parte di chi è tenuto alla presentazione del solo modello 770 semplificato, ma devono essere inviati entro il 30 settembre con il suddetto modello. La facoltà di suddividere il modello 770 semplificato non comporta, in ogni caso, la possibilità di suddividere anche i prospetti ST e SX che devono tener conto dei versamenti e delle compensazioni complessivamente effettuati. Tali prospetti vanno allegati al modello 770 contenente le comunicazioni relativi ai redditi di lavoro dipendente, se presenti. Infine, chi presenta anche il modello 770 ordinario, deve obbligatoriamente allegare i prospetti a questo ultimo modello con i versamenti e le compensazioni complessivamente operate. La dichiarazione deve essere trasmessa esclusivamente in via telematica (articolo 3, comma 2, Dpr n. 322/98): utilizzando il servizio Entratel, nei seguenti casi: quando è presentata per un numero di soggetti superiore a 20 quando il sostituto è un'Amministrazione dello Stato (le scuole) quando è trasmessa da un intermediario abilitato se il contribuente risulta già abilitato al servizio Entratel (circolare n. 21/2001) oppure avvalendosi del servizio Internet, qualora la dichiarazione sia presentata in maniera telematica diretta per un numero di soggetti non superiore a 20. Per il computo dei soggetti, occorre riferirsi al numero di comunicazioni da indicare nel frontespizio. Se si presenta il modello 770 semplificato in modo unitario occorre sommare il numero comunicazioni indicato nel frontespizio alla sezione I. I sostituti d'imposta che separano il modello 770 semplificato, verificano il superamento del predetto limite avendo riguardo al numero di comunicazioni indicato in ciascuna delle parti di cui si compone la dichiarazione considerando il maggiore dei due. In pratica, la verifica del superamento del limite di 20 va fatta separatamente nella sezione II del frontespizio (ad esempio, n. 20 lavoro dipendente + n. 20 lavoro autonomo in sezione II, utilizza Internet; oltre 20 comunicazioni utilizza Entratel). Le novità del modello 770 semplificato Le novità di quest'anno nella compilazione del modello 770 semplificato concernono essenzialmente quelle relative al Cud 2004. La parte relativa ai dati fiscali è stata modificata a seguito dell'inserimento di nuovi campi volti a contenere le informazioni relative alla nuova modalità di tassazione in vigore dal 1° gennaio 2003. Nella "Comunicazione dati certificazione lavoro dipendente" vanno indicati: - nella parte A i dati relativi al lavoratore dipendente, pensionato o altro percettore Deve essere compilata una sola comunicazione per ciascun percipiente, anche in presenza di più certificazioni per il medesimo periodo di imposta, con riferimento all'ultimo Cud rilasciato, che deve tener conto a conguaglio di quanto erogato nei rapporti precedenti. Per l'indennità di fine rapporto invece si deve fornire distinta annotazione per ogni rapporto intercorso, compilando tante sezioni quante sono le certificazione rilasciate al lavoratore. La circolare n. 34/2002, risposta 20, in tal senso recita "Il rapporto di lavoro stagionale, può avere più definizioni nel corso di uno stesso periodo d'imposta e quindi più date di inizio e fine rapporto, più periodi di commisurazione e conseguentemente più erogazioni di TFR, ognuna con una sua specifica tassazione. Ciò comporta per lo stesso sostituto d'imposta il rilascio di più certificazioni con l'indicazione, in ognuna di esse, dei dati relativi al TFR ed il conseguente invio all'Agenzia delle Entrate di più "Comunicazioni dati certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale" all'interno del modello 770 semplificato". - nella parte B i dati fiscali relativi al lavoro dipendente e assimilati e Tfr Si riportano i punti del CUD 2004 di nuova introduzione. Punto 1 - redditi cui spetta la deduzione articolo 10-bis e le detrazioni articolo 13 del Tuir Va indicato il totale dei redditi di lavoro dipendente per i quali è teoricamente possibile fruire della deduzione di cui all'articolo 10-bis, commi 1, 2 e 3 del Tuir e/o delle detrazioni per lavoro dipendente e pensione al netto degli oneri deducibili di cui all'articolo 10, evidenziati ai punti 25 e 26 e dei contributi previdenziali e assistenziali che non hanno concorso a formare il reddito. Si precisa che l'importo di cui al punto 1 deve essere indicato al lordo della deduzione di cui all'articolo 10-bis effettivamente attribuita dal sostituto d'imposta al percipiente ed evidenziata nel punto 24. Da quest'anno è teoricamente possibile il conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione. Infatti al punto 1, l'importo indicato conguagliato si può riferire a due diverse tipologie di reddito. Punto 2 - redditi cui spetta la deduzione articolo 10-bis, comma, 1 del Tuir Va indicato il totale dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per i quali spetta teoricamente la sola deduzione base di 3mila euro di cui all'articolo 10-bis, comma 1. L'importo da evidenziare nel presente punto, deve essere al lordo della predetta deduzione eventualmente riconosciuta ed esposta al punto 24. Punto 4 - richiesta di non applicazione della deduzione di cui all'articolo 10-bis Deve essere barrato qualora, su richiesta del percipiente, il sostituto non abbia attribuito la deduzione spettante ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir. In tal caso, nel successivo punto 24 non dovrà risultare alcun importo. Punto 6 - giorni per i quali spettano le deduzioni articolo 10-bis, comma 2 Va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di durata del rapporto di lavoro dipendente per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'articolo 10-bis, comma 2 (4.500 euro). Punto 7 - giorni per i quali spettano le deduzioni articolo 10-bis, comma 3 Va indicato il numero dei giorni compresi nel periodo di pensione per i quali il percipiente ha diritto alla deduzione di cui all'articolo 10-bis, comma 3, del Tuir (4.000 euro). Nel caso di conguaglio di redditi di lavoro dipendente e pensione nei punti 6 e 7 devono essere indicati i giorni per i quali teoricamente competono le deduzioni da riconoscere ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir la cui somma non deve eccedere giorni 365. I punti 6 e 7 vanno compilati anche qualora non competa la predetta deduzione o il sostituito ne abbia richiesto la non applicazione. Punti 13 e 14 - addizionali regionali e comunali Per quanto riguarda le addizionali Irpef, le rispettive basi imponibili, di cui ai punti 1 e 2, non sono abbattute dalla deduzione di cui all'articolo 10-bis del Tuir. Infatti, i punti 1 e 2 del Cud esprimono valori al lordo di tale deduzione. Si è determinata, quindi, una scissione tra la base imponibile delle addizionali (somma dei punti 1 e 2) e la base imponibile ai fini Irpef (punto 31: somma dei punti 1 e 2, al netto dell'importo della deduzione di cui al punto 24). Punto 24 - deduzione riconosciuta articolo 10-bis Va indicato l'importo della deduzione riconosciuta ai sensi dell'articolo 10-bis del Tuir, determinata secondo le disposizioni di cui al comma 5 del medesimo articolo. Nelle annotazioni del Cud, gli importi dovranno essere distinti a seconda che si tratti di deduzione base oppure dei commi 1, 2 o 3 dell'articolo 10-bis. Tale distinta indicazione va effettuata in quanto la deduzione base di 3mila euro deve essere ragguagliata, per i rapporti di durata inferiore all'anno e limitatamente ai redditi di cui al punto 1 al periodo di lavoro. In tal caso, il sostituto deve dar conto nelle annotazioni al percipiente che potrà fruire della deduzione teorica per l'intero anno in sede di dichiarazione dei redditi, sempre che essa non sia già stata attribuita, su richiesta del percipiente, dallo stesso sostituto o da altro datore di lavoro e risulti effettivamente spettante. È in facoltà del sostituito comunicare al proprio sostituto eventuali altri redditi percepiti (ad esempio, redditi di fabbricati, di terreni, di capitale, eccetera), onde consentire un puntuale calcolo della deduzione (oltre che delle detrazioni ex articoli 12 e 13 del Tuir). L'importo degli altri redditi è un dato di cui il sostituto dovrà dare evidenza al contribuente nelle annotazioni. Per consentire un controllo sul corretto operato del sostituto d'imposta da parte dell'amministrazione finanziaria, è stata inserita una nuova casella (punto 43: "altri redditi") nel modello 770/2004. Inoltre, se tra gli altri redditi comunicati, è compreso quello derivante dall'abitazione principale e dalle relative pertinenze, il sostituto d'imposta dovrà dare distinta indicazione nelle annotazioni dell'importo relativo, che dovrà poi essere indicato anche nel nuovo punto 44 ("abitazione principale") del modello 770 semplificato. Tale reddito non rileva ai fini del corretto calcolo della deduzione, rientrando nel numeratore della formula di cui all'articolo 10-bis, comma 5, del Tuir, sia tra gli oneri deducibili (+) sia come componente del reddito complessivo (-). Si ricorda che la Finanziaria 2004 e norme successive hanno modificato, con decorrenza 1° gennaio 2004, la formula per determinare il coefficiente utile ai fini della quantificazione della deduzione, oltre a rinumerare il numero dell'articolo (da articolo 10-bis ad articolo 11). Non vanno più considerati i crediti di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti previsti dal soppresso articolo 14 del Tuir. Punto 31 - imponibile Irpef Va indicato il totale imponibile Irpef, relativo ai redditi di lavoro dipendente equiparati e assimilati, sul quale sono state applicate le aliquote per scaglioni di reddito, previste dall'articolo 11 del Tuir. Tale importo risulta dalla somma dei redditi indicati ai punti 1 e 2, al netto della deduzione di cui all'articolo 10-bis, eventualmente riconosciuta ed esposta al punto 24. Punto 32 - imposta lorda Va indicata l'imposta lorda calcolata sul totale imponibile evidenziato al punto 31 Punto 33 - detrazione per lavoro dipendente o pensione Va indicato l'importo della detrazione spettante ai sensi dell'articolo 13 del Tuir, per lavoro dipendente o pensione. Secondo la nuova formulazione dell'articolo 13, le detrazioni spettano a prescindere dalla durata dei giorni e vanno commisurati al reddito complessivo del contribuente e non più all'ammontare dei singoli redditi di lavoro dipendente, variando secondo prestabilite fasce di reddito complessivo. Punto 34 - detrazioni per coniuge e familiari a carico Va indicato l'importo totale delle detrazioni di cui all'articolo 12 del Tuir per coniuge e familiari a carico. In tale punto deve essere ricompresa anche l'ulteriore detrazione spettante per ciascun figlio di età inferiore a tre anni, quella per ogni figlio portatore di handicap e l'eventuale maggiore detrazione di 516,46 euro spettante per ciascun figlio. Per i punti 33 e 34, qualora il percipiente abbia comunicato l'ammontare di altri redditi al sostituto d'imposta, quest'ultimo ne deve tenere conto ai fini del calcolo dell'importo delle detrazioni spettanti e darne evidenza nelle annotazioni. Ultima novità sulle detrazioni per i familiari degli extracomunitari L'articolo 21, comma 6-bis del decreto legge n. 269/03, convertito con legge n. 326/03, prevede che il diritto alla detrazione per i figli a carico di cittadini extracomunitari è in ogni caso certificato nei riguardi del sostituto di imposta dallo stato di famiglia rilasciato dal Comune o da equivalente documentazione del Paese di origine, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato italiano nel Paese di origine. Punto 40 - casi particolari Codice A, qualora il reddito di pensione non superi l'importo di 7.500 euro e il percipiente possieda solo redditi dei terreni per importo non superiore a 185,92 euro e reddito della abitazione principale. In questa ipotesi, il punto 12 (ritenute Irpef) non dovrà contenere alcun importo, in quanto l'articolo 11, comma 1-bis, di nuova introduzione, del Tuir stabilisce una esenzione totale dall'imposta. Codice B, qualora, ferme restando le altre due condizioni sopra indicate, i redditi di pensione risultino d'importo superiore a 7.500 euro ma non a 7.800 euro. In tal caso, non è dovuta la parte d'imposta netta eccedente la differenza tra il reddito complessivo del percipiente e l'importo di 7.500 euro. La ratio è che il contribuente, dopo la tassazione, non deve trovarsi mai in una condizione deteriore rispetto ai soggetti individuati dal codice A. Codice C, qualora le ritenute di cui al punto 12 siano esposte al netto dell'eccedenza d'imposta, risultante dal conguaglio con anticipazioni di prestazioni in forma di capitale erogate in anni precedenti e assoggettate a tassazione separata. Punti da 60 a 63 - compensi arretrati Questi punti dovranno essere utilizzati nel caso in cui vengano corrisposti agli eredi emolumenti arretrati di lavoro dipendente. In caso di decesso del sostituito, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione, relativa al dipendente deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte e indicando nella parte A i dati anagrafici relativi al defunto. Si rammenta al riguardo che, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la revisione delle aliquote e degli scaglioni di reddito ha effetto, per gli emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), per i periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 2004. Ciò comporta che l'aliquota relativa al primo scaglione di reddito resta fissata, per tali emolumenti, al 18 per cento fino al 1° gennaio 2005. Dei punti di nuova introduzione non ricompresi nel Cud 2004 si segnalano (campi non tratteggiati del modello 770/2204): campo 43 "Altri redditi" per esporre ulteriori redditi comunicati al sostituto per la corretta applicazione della deduzione al campo 24 e delle detrazioni campo 44 "abitazione principale" per esporre il reddito da abitazione principale comunicato al sostituto per il calcolo della deduzione al campo 24.