Per le aziende che applicano, come periodo di riferimento,  il quadrimestre di legge  30 aprile 2007 -  29 agosto 2007  il termine per la presentazione della comunicazione del superamento delle 48 ore di lavoro settimanale alla DPL sarà il 28 settembre 2007. Le settimane da prendere in considerazione, per la verifica del superamento del limite di 48 ore con lavoro straordinario, tenendo in considerazione la settimana di calendario lunedì - domenica, saranno quelle riferite al periodo 30 aprile - 26 agosto  (i giorni 27, 28 e 29 agosto verranno presi in considerazione nell'eventuale denuncia del periodo di riferimento successivo, vale a dire in scadenza il 29 dicembre 2007).
L'art. 4, c. 5, del D.Lgs. 66/2003, infatti stabilisce che in caso di superamento delle 48 ore di lavoro settimanale, attraverso il ricorso al lavoro straordinario, nelle unità produttive con più di 10 dipendenti, il datore di lavoro è tenuto a darne informazione, entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di riferimento (art.  1, D. Lgs. 213/2004), alla competente DPL.
I 30 giorni di tempo previsti per la comunicazione decorrono sempre dalla fine del periodo di riferimento (il quadrimestre  stabilito dalla legge o il diverso periodo fissato dalla contrattazione collettiva) prendendo in considerazione, per la verifica del superamento delle 48 ore, le settimane complete cadenti nel periodo stesso.
Il periodo di riferimento è quello individuato per il calcolo della media della prestazione lavorativa vale a dire massimo 4 mesi (periodo fissato dal D.L. 66/2003) ovvero massimo 6 o 12 mesi, secondo la previsione della contrattazione collettiva.

La tardata o mancata comunicazione alla DPL è punita con la sanzione amministrativa da ? 103 a ? 200 (è ammesso il pagamento in misura ridotta: 1/3 del massimo).
L'istituto della diffida, che permette il pagamento della sanzione minima, seppur ammesso, non trova applicazione in questo caso in quanto la sanzione minima risulta superiore a quella determinata in misura ridotta (1/3 del massimo), a norma dell'art. 16 della L. 689/1981 (Min. Lav. Circ. n. 24, 24-6-2004).
Il superamento delle 48 ore nella singola settimana, nel rispetto delle altre limitazioni (riposo giornaliero e settimanale - rispetto al limite massimo di prestazione straordinaria) non rappresenta una situazione sanzionabile.
Il superamento, invece, della media delle 48 ore settimanali nel periodo di riferimento è sanzionato con la sanzione amministrativa da ? 130 a ? 780 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione.
Quest'ultima violazione, se reiterata, può determinare anche un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 36-bis del D.L. 223/2006, L. 248/2006 - art. 5, L. 123/2007).