Entro il 16 dicembre l'acconto dell'imposta sostitutiva sul TFR
A cura della redazione
Scade il 16 dicembre il termine entro il quale i sostituti d'imposta pubblici e privati devono versare l'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta sulle rivalutazioni maturate nel 2003 dei TFR accantonati al 31 dicembre 2002.
Si ricorda che l'acconto è pari all'11% del 90% delle rivalutazioni rilevate ne l2002 tenendo conto anche di quelle relative ai TFR erogati nel corso dello stesso anno.
In alternativa il datore di lavoro può utilizzare presuntivamente il seguente metodo: assumere come base imponibile sulla quale calcolare l'aliquota sopra ricordata il 90% delle rivalutazioni del 2003 dei TFR accantonati al 31 dicembre 2002 e relativi ai soli dipendenti ancora in forza al 30 novembre 2003.
Il versamento deve essere effettuato utilizzando il mod. F24, sezione erario, codice tributo 1712, e anno di riferimento 2003.
Il saldo invece, pari alla differenza tra l'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nel 2003 e quanto versato a titolo di acconto deve essere versato entro il 16 febbraio 2004 utilizzando sempre il mod. F24 ed indicando il codice tributo 1713.
Si ricorda che il comma 4-bis dell'art. 11 del D.Lgs 47/2001 stabilisce che ai fini del versamento dell'imposta sostitutiva, sia in acconto sia a saldo, può essere utilizzato il credito d'imposta di cui all'art. 3, comma 213, della L. 662/96 e successive modificazione (trattasi dell'anticipazione imposte sul TFR versata negli anni 1997 e 1998 per favorire l'ingresso dell'Italia in Europa). Detta modalità di utilizzo, come precisa l'Agenzia delle entrate con le circolari 29/E e 78/E del 2001, senza alcun limite di importo, è aggiuntiva a quella ordinaria già prevista dalla L. 662/96 corrispondente al 9,78% dei TFR che vengono liquidati, ovvero alla percentuale maggiore derivante dal rapporto tra credito d'imposta residuo e i TFR (per l'agenzia delle entrate il rapporto va effettuato al primo gennaio di ciascun anno, diversamente da quanto stabilito dalla norma che prevede l'effettuazione del rapporto esclusivamente al 1-1-2000).
Il predetto credito d'imposta deve essere utilizzato attraverso il mod. F24 e fino a compensazione dell'imposta sostitutiva da versare; non può essere utilizzato ai fini della compensazione di altre imposte e contributi. L'utilizzo del credito andrà esposto nella sezione erario del Mod F24, con il quale si procede al versamento dell'imposta sostitutiva (acconto o saldo), indicando nella colonna "importi a credito compensati", l'ammontare del credito (massimo di importo pari all'imposta sostitutiva) utilizzando il codice tributo 1250 (anno di riferimento 2003 per la compensazione con il cod. 1712 e anno 2004 per la compensazione con il cod. 1713, vale a dire deve essere indicato l'anno di utilizzo del credito - circ. A.E. n. 7/2002);
L'utilizzo del predetto credito non concorre ai fini della determinazione del limite di ?516.456,90 dei crediti conguagliabili (Corc. A.E. n. 34/E/2002).