Il Ministero del lavoro, con la circolare 20/04/2016 n.16, ha precisato che le condizioni ed i requisiti per accedere al trattamento speciale di disoccupazione in edilizia, previsto dall’art. 11 della L. 223/1991, devono perfezionarsi entro il 31 dicembre 2016. Come si ricorderà la norma prevede che nelle aree nelle quali il Ministro del lavoro accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente al previsto completamente di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni, ai lavoratori edili che siano stati impegnati, in tali aree e nelle predette attività, per un periodo di lavoro effettivo non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati dopo che l'avanzamento dei lavori edili abbia superato il settanta per cento, il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto nella misura prevista dall'articolo 7 della stessa legge 223/1991 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, elevabile a ventisette nelle aree di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. La precisazione si è resa necessaria a seguito dell’intervento della Legge 228/2012 che, modificando la Legge 92/2012, ha previsto l’abrogazione del citato art. 11 a decorrere dal 1° gennaio 2017. Pertanto entro il 31.12.2016 dovranno perfezionarsi i requisiti previsti dalla delibera CIPI del 19/03/1993, dovrà essersi conclusa la procedura sindacale e dovrà essere presentata l’istanza di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione. Spetterà poi all’ufficio competente effettuare l’istruttoria, anche nel corso del 2017, relativa alla sussistenza dei requisiti ed, in presenza degli stessi, adottare il decreto di accertamento dello stato di grave crisi dell’occupazione e la conseguente corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, con decorrenza nell’anno 2016, che potrà protrarsi per un periodo di 27 o 18 mesi, a seconda dell’area in cui sono stati effettuati i lavori oggetto dell’accertamento.