Entro 90 giorni dalla nascita la domanda per il bonus bebè
A cura della redazione

L’INPS, con la circolare 19/03/2018 n.50, in merito all’assegno di natalità riconosciuto per ogni figlio nato o adottato nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, di cui all’art. 1, cc. 248 e 249 della L. 205/2017, ha ricordato che per poter richiedere l’assegno deve essere preliminarmente presentata una dichiarazione sostitutiva unica nella quale risulti che nel nucleo familiare è ricompreso anche il figlio nato, adottato o in affido preadottivo per il quale si richiede il beneficio.
Per la domanda di assegno non può essere utilizzata la DSU che, sebbene sia in corso di validità, è stata presentata prima della nascita o dell’ingresso in famiglia del figlio nato, adottato o in affido preadottivo.
Le domande non precedute da DSU comprensiva dell’indicatore del bambino sono respinte per ISEE non reperito. In questi casi, sarà necessario presentare una nuova domanda dopo aver presentato la DSU.
La domanda può essere presentata da uno dei genitori entro 90 giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore nel nucleo familiare a seguito di adozione o dell’affidamento preadottivo. In questo caso la prestazione, in presenza di tutti i requisiti, è riconosciuta a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare del minore.
L’importo annuo dell’assegno è pari a: 960 euro (80 euro al mese per un massimo di 12 mesi) nel caso in cui il valore dell’ISEE minorenni non sai superiore a 25.000 euro annui; 1.920 euro (160 euro al mese per un massimo di 12 mesi) nel caso in cui il valore ISEE non sia superiore a 7.000 euro.
L’INPS corrisponde il beneficio in singole rate mensili, pari a 80 euro o 160 euro a seconda del valore dell’ISEE, secondo le modalità (conto corrente, bonifico domiciliato, ecc.) indicate dal richiedente nella domanda. L’eventuale richiesta di modifica della modalità di pagamento indicata in domanda deve essere corredata dal modello SR163.
Il pagamento mensile dell’assegno è effettuato dall’Istituto direttamente al richiedente. Se la domanda è stata presentata nei termini di legge (entro i 90 giorni), il primo pagamento comprende l’importo delle mensilità sino a quel momento maturate.
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