L’INPS, con il messaggio 10/08/2020 n. 3088, ha fornito alcune indicazioni in merito al riesame delle domande avanzate per ottenere le indennità di 600 e di 1.000 euro ricordando che l’esito di tali domande è stato comunicato al lavoratore e al Patronato, mediante visualizzazione delle causali di reiezione alla voce “Esiti” del Servizio “Indennità 600/1000 euro”.

Si tratta delle indennità riconosciute ai lavoratori: stagionali dei settori diversi dal turismo e dagli stabilimenti termali; intermittenti; autonomi occasionali; incaricati di vendite a domicilio; in somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali; dello spettacolo con almeno 7 giorni di contribuzione e reddito annuale non superiore a 35.000 euro.

L’Istituto previdenziale ha altresì comunicato che, non essendo ammesso il ricorso amministrativo avverso i provvedimenti di rigetto, l’eventuale contestazione può essere svolta solo attraverso un ricorso giurisdizionale.

Ovviamente, la Struttura territoriale competente può sempre effettuare in autotutela, su richiesta dell’interessato, un riesame amministrativo, nel caso si renda evidente un errore/disallineamento nelle banche dati stesse.

In sede di definizione dell’istanza può essere rilevata la mancanza di uno o più requisiti, ognuno dei quali è comunque sufficiente a determinare da solo la reiezione dell’istanza.

Al lavoratore e al Patronato è comunque consentito proporre un’istanza di riesame, che permetta all’INPS di verificare le risultanze dei controlli automatici ed il rispetto dei requisiti di appartenenza a ciascuna categoria.

L’INPS prevede un termine di 20 giorni dal 10 agosto 2020 (data della pubblicazione del messaggio 3088/2020) ovvero dalla conoscenza della reiezione se successiva alla pubblicazione per consentire un supplemento di istruttoria, trascorso il quale, qualora l’interessato non abbia prodotto utile documentazione, la domanda deve intendersi definitivamente respinta.

A tal fine l’INPS riepiloga i requisiti che i predetti soggetti devono possedere al fine di ottenere l’indennità Covid-19.