Enti di previdenza privatizzati e versamento contributi
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza 9/05/2002 n.6680, ha stabilito che poiché gli enti di previdenza privatizzati (quali ad esempio l'INPGI) esercitano una funzione pubblica (al pari di quelli statali) in caso di inadempienza agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali si applica il regime sanzionatorio previsto per il mancato o ritardato pagamento dei contributi di carattere generale.
Infatti spiega la Suprema Corte, non è rilevante il fatto che i contributi debbano essere versati ad un ente privatizzato o ad un ente statale, poiché ciò che conta è la natura dell'attività esercitata, ossia l'assicurazione obbligatoria ed il raggiungimento delle finalità sociali e pubblicistiche.
Pertanto lo stesso regime sanzionatorio trova applicazione sia nel caso in cui non vengano versati contributi previdenziali ad un ente di previdenza privatizzato sia ad un ente di previdenza statale.