Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 437 del 13 febbraio 2023, ha deciso che il datore di lavoro che applica il CCNL per i dipendenti di imprese artigiane di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere è vincolato al sistema contrattuale e, di conseguenza, è vincolato anche a EBNA (Ente Bilaterale Nazionale Artigianato), SANARTI (Fondo di Assistenza Sanitaria Integrativa) e WILA (Fondo Welfare Integrativo Lombardo).

Allo scopo, si ricorda che il sistema EBNA prevede che, in caso di mancato adempimento dell’obbligazione contributiva da parte dei datori di lavoro, questi ultimi sono sanzionati con l’obbligo di corrispondere ai dipendenti un elemento aggiuntivo retributivo (EAR) pari a € 25,00 lordi per 13 mensilità; del pari, l’inadempimento contributivo SANARTI determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario EAR pari a € 25,00 lordi mensili per 13 mensilità, mentre l’inadempimento contributivo WILA determina l’obbligo per il datore di lavoro di erogare un importo forfetario pari a € 12,00 lordi per 13 mensilità.