Con circolare n. 7 del 24/02/2009, l'ENPALS ha pubblicato l'elenco delle sanzioni applicabili agli illeciti amministrativi legati alla tenuta e conservazione del Libro Unico del Lavoro, cogliendo l'occasione per riepilogare il complesso delle sanzioni amministrative previste in caso di violazioni delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Si precisa, innanzi tutto,  che sono sanabili le violazioni riguardanti gli adempimenti di tipo meramente documentale e che le somme dovute a seguito di diffida ex art. 13 del D. Lgs. 124/2004 non possono essere rateizzate.
Da ultimo, si rammenta che in caso di mancata istituzione e tenuta del LUL è prevista una sanzione  dell'importo variabile da un minimo di Euro 500,00 fino ad un massimo di Euro 2.500,00 (sanzione ridotta ad Euro 833,00, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 e sanabile con diffida ex art. 13 D. Lgs. 124/04). In caso di omessa esibizione del LUL da parte del datore di lavoro la sanzione varia da un minimo di Euro 200,00 fino ad un massimo di Euro 2.000,00 (sanzione ridotta ad Euro 400,00, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81). In caso di omessa esibizione del LUL da parte del consulente del lavoro la sanzione, invece, varia da un minimo di Euro 100,00 fino ad un massimo di Euro 1.000,00 (sanzione ridotta ad Euro 200,00, ai sensi dell'art. 16 L. 689/81).