L'ENPALS, con la circolare 20/04/2007 n.6, ha fornito precisazioni in merito all'esenzione contributiva risconosciuta ai lavoratori dello spettacolo ai sensi dell'art.1, c.188, della Legge Finanziaria 2007. Più precisamente l'esenzione contributiva opera nei confronti delle esibizioni in spettacoli musicali, di divertimaneto o di celebrazione di tradizioni popolari e folcloristiche effettuate da giovani fino a 18 anni, da studenti, da pensionati e da coloro che svolgono un'attività lavorativa per la quale sono già tenuti al versamento dei contributi ai fini della previdenza obbligatoria sempre che la retribuzione annua percepita per tali esibizioni non superi l'importo di 5.000 euro. Spetta ai datori di lavoro o ai committenti accertare che il soggetto occupato rientri nell'elenco tassativo previsto dalla legge. In merito al limite reddituale se nell'arco dell'anno viene superata la soglia dei 5.000 euro i datori di lavoro sono tenuti ad effettuare i versamenti contributivi per la quota di reddito che supera il predetto limite. Nel caso in cui la soglia dei 5 mila euro non venga superata non sussiste l'obbligo di iscrizione all'ENPALS, non vige l'obbligo del possesso del certificato di agibilità, non vi è obbligo di presentare all'ENPALS la denuncia dei lavoratori occupati e le relative variazioni e non si applicano le disposizioni in merito al rilascio del certificato di agibilità. Rimangono fermi invece tutti gli altri obblighi in materia di sicurezza sociale.