Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 settembre 2022, n. 152 del Ministero della transizione ecologica, regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152

Cosa tratta?

Il 20 ottobre è stato pubblicato il decreto 27 settembre 2022, n. 152, esso stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, secondo le regole generali dettate dall’articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006.

I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1. Nell’allegato 2 sono indicati gli scopi per i quali può essere utilizzato l’aggregato recuperato.

In articolo 5 il Decreto regola la compilazione delle Dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni e gli obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato, in particolare:

  • corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
  • compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
  • rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accerti il rispetto dei criteri (art.2) per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto;
  • conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva anche in formato elettronico, e un campione di aggregato recuperato prelevato.

Il produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’articolo 6, è obbligato ad applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.

Quando entra in vigore?

Il decreto entra in vigore il 4 novembre.

 

Indicazioni operative

Al fine di adeguarsi alle nuove regole per il recupero End of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione i soggetti interessati, entro il 3 maggio 2023 (180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) presentano all’Autorità competente una domanda di aggiornamento dell’autorizzante alla gestione rifiuti o dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) in suo possesso.