End of waste rifiuti inerti
A cura della redazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 27 settembre 2022, n. 152 del Ministero della transizione ecologica, regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Cosa tratta?
Il 20 ottobre è stato pubblicato il decreto 27 settembre 2022, n. 152, esso stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali i rifiuti inerti dalle attività di costruzione e di demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di recupero, cessano di essere qualificati come rifiuti, secondo le regole generali dettate dall’articolo 184-ter del D.lgs. 152/2006.
I rifiuti inerti dalle attività di costruzione e demolizione e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, cessano di essere qualificati come rifiuti e sono qualificati come aggregato recuperato se l'aggregato recuperato è conforme ai criteri dell'Allegato 1. Nell’allegato 2 sono indicati gli scopi per i quali può essere utilizzato l’aggregato recuperato.
In articolo 5 il Decreto regola la compilazione delle Dichiarazione di conformità e le modalità di detenzione dei campioni e gli obblighi del produttore del rifiuto destinato alla produzione di aggregato, in particolare:
- corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti;
- compilazione del formulario di identificazione del rifiuto (FIR);
- rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che accerti il rispetto dei criteri (art.2) per ciascun lotto di aggregato recuperato prodotto;
- conservare, presso l’impianto di produzione o presso la propria sede legale, copia della dichiarazione sostitutiva anche in formato elettronico, e un campione di aggregato recuperato prelevato.
Il produttore di aggregato recuperato, ai sensi dell’articolo 6, è obbligato ad applicare un sistema di gestione della qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001.
Quando entra in vigore?
Il decreto entra in vigore il 4 novembre.
Indicazioni operative
Al fine di adeguarsi alle nuove regole per il recupero End of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione i soggetti interessati, entro il 3 maggio 2023 (180 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) presentano all’Autorità competente una domanda di aggiornamento dell’autorizzante alla gestione rifiuti o dell’autorizzazione integrata ambientale (Aia) in suo possesso.
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