Pubblicati gli indirizzi per l’applicazione dell’articolo 272-bis del D.Lgs. 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività

Cosa tratta?

Le emissioni odorigene vengono definite dal D.lgs. 152/2006 all’articolo 268 co. f-bis, come, emissioni convogliate o diffuse aventi effetti di natura odorigena.

L’altra normativa che si occupa di emissioni odorigene è il Decreto Legislativo 30 luglio 2020 n. 102 che reca le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, che a sua volta modificava il codice ambientale, attuando la direttiva (UE) 2015/2193 relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera e riordinando il quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera.

A queste si aggiunge il Decreto Ministeriale 28 giugno 2023, n. 309 che reca gli indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività, pubblicato ad opera del Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica.

Il documento, importante quadro di orientamento che potrà essere utilizzato nei processi istruttori e decisionali, e impiegato inoltre per il futuro sviluppo della normativa regionale e statale in materia, è composto di 5 allegati così rubricati:

  • Allegato A.1 - Requisiti degli studi di impatto olfattivo mediante simulazione di dispersione;
  • Allegato A.2 - Campionamento olfattometrico;
  • Allegato A.3 - Strategia di valutazione della percezione del disturbo olfattivo;
  • Allegato A.4 - Caratterizzazione chimica delle emissioni odorigene;
  • Allegato A.5 - IOMS (Instrumental Odour Monitoring System).

Gli indirizzi, ad avviso del Ministero, costituiscono un riferimento utile da usare in sede di tutte le verifiche e autorizzazioni ambientali che considerino le emissioni in atmosfera, quindi anche per la VIA o lo screening.

Quando entra in vigore?

Gli indirizzi non hanno carattere di obbligatorietà ma sono un valido contributo per l’applicazione della normativa.

Indicazioni operative

Fermo restando la competenza regionale nella disciplina delle emissioni odorigene (tramite provvedimenti normativi o in sede di rilascio dell’autorizzazione) al Ministero dell’ambiente l’articolo 272-bis, D.lgs. 152/2006 assegna il compito di dettare una serie di indirizzi in materia, approvati ora con il decreto direttoriale 28 giugno 2023, n. 309.

Gli indirizzi si applicano in via diretta agli stabilimenti soggetti ad autorizzazione unica ambientale (AUA), autorizzazione alle emissioni o regimi autorizzativi in deroga, e in via indiretta, come criterio di tutela da utilizzare nell'istruttoria autorizzativa, alle installazioni soggette ad autorizzazione integrata ambientale (AIA). Gli indirizzi si applicano anche ai casi in cui l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera sia assorbita nell’AUA o in altre autorizzazioni uniche (come quelle in materia di rifiuti o di impianti a fonti rinnovabili).