Rapporto di lavoro
Emilia Romagna: rivista la disciplina dei tirocini formativi
A cura della redazione
L’Emilia Romagna, con la Delibera di Giunta regionale n. 356 del 12 marzo 2018, ha approvato il progetto di legge sui tirocini che rivede la regolamentazione contenuta nella LR 1/08/2005 n.17 al fine di adeguarla alle Linee Guida introducendo una nuova tipologia di tirocinio: quella finalizzata all’inclusione sociale.
Tra le novità si segnalano le seguenti:
- vengono superate le tipologie di tirocinio introdotte con la legge regionale n. 7/2013 e la legge regionale n.14/2015.
- l’assolvimento del diritto/dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’art. 1 del decreto legislativo del 15/04/2005 n. 76 viene individuato come requisito fondamentale per accedere a un tirocinio.
- Viene introdotto il divieto di attivare tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all’esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche, ovvero riservate alla professione.
- la durata massima prevista per i tirocini è di sei mesi.
- i tirocini con le persone con disabilità hanno una durata massima di ventiquattro mesi,
- i tirocini hanno una durata di 12 mesi laddove i tirocinanti siano persone svantaggiate, richiedenti nonché titolari di asilo e protezione internazionale o umanitaria e titolari di status di rifugiato e di protezione sussidiaria; vittime di violenza e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e titolari di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari nonché in percorsi di protezione sociale; vittime di tratta ai sensi del D.lgs. n. 24/2014.
- Viene prevista la costituzione di un elenco dei soggetti che possono promuovere tirocini sul territorio regionale.
- Vengono poi introdotti ulteriori vincoli: divieto di adibire i tirocinanti a ruoli o posizioni proprie dell’organizzazione del soggetto ospitante, sostituire il personale in malattia, maternità, ferie nonché in sciopero, operare in sostituzione di lavoratori, subordinati e non, in presenza di picco delle attività, ospitare tirocinanti che abbiano prestato l’opera per il soggetto ospitante, nei due anni precedenti, come lavoratore subordinato o con qualunque altra forma contrattuale.
- Ai fini del calcolo del numero di tirocini attivabili contemporaneamente in proporzione alle dimensioni dell’unità operativa dell’azienda ospitante, nella quota di contingentamento vengono ricompresi, oltre ai dipendenti a tempo indeterminato, anche quelli a tempo indeterminato, esclusi gli apprendisti.
- Il numero di tirocini attivabili viene aumentato, a titolo di premialità, nel caso in cui i soggetti ospitanti abbiano sottoscritto con uno o più tirocinanti un contratto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi. Mentre le linee guida prevedono la quota aggiuntiva di tirocini ospitabili solo per le aziende con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, con la presente proposta si prevede la premialità per tutte le aziende a prescindere dalla classe dimensionale.
- Rispetto alla normativa precedente viene eliminata la sanzione pecuniaria per violazione dell’obbligo di invio di progetto formativo e convenzione prima dell’avvio del tirocinio.
- Viene invece confermato l’importo minimo mensile di euro 450.
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