Emilia Romagna: il sisma fa tremare anche il regime tributario dei sostituti d'imposta
A cura della redazione
L’art.8, c.1 del DL 74/2012, integrando quanto stabilito dall’art.1 cc. 1 e 2 del decreto ministeriale 1/06/2012, in materia di sospensione dei termini per gli adempimenti e versamenti tributari per i soggetti residenti od operanti nelle zone colpite dagli eventi sismici del 20 maggio u.s. che hanno interessato alcuni comuni dell’Emilia Romagna, ha fatto sorgere alcuni dubbi interpretativi negli operatori del settore.
Più precisamente il Ministero dell’economia all’art.1, c. 1 ha stabilito che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012.
Invece il secondo comma del medesimo articolo, dopo aver specificato che quanto detto sopra trova applicazione anche nei confronti dei sostituti d'imposta diversi dalle persone fisiche, stabilisce che le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate, senza indicare alcun termine.
E sin qui nessun problema. La situazione diventa poco chiara con l’integrazione disposta dall’art. 8 del DL 74/2012 che ha in realtà complicato i versamenti all’erario delle ritenute fiscali operate dai datori di lavoro sostituti d’imposta. Infatti la predetta norma ha precisato che la mancata effettuazione delle ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate nel periodo dal 20.05.2012 all’08.06.2012, vanno regolarizzati entro il 30.09.2012 senza aggravio di sanzioni ed interessi.
In attesa di interventi chiarificatori da parte dell’Agenzia delle entrate, coordinando le due disposizioni normative, il quadro della situazione che ne deriva può essere così riassunto:
a) Sostituto d’imposta persona fisica
- Ritenute effettuate prima del 20.05.2012 e non versate: il versamento è sospeso fino al 30.09.2012 (art.1, c.1 DM 01/06/2012)
- Mancata effettuazione delle ritenute o ritenute effettuate dal 20.05.2012 all’08.06.2012 e non versate: il versamento va effettuato entro il 30.09.2012 senza aggravio di sanzioni ed interessi (art.8, c.1 DL 74/2012)
- Dopo il 08.06.2012: trattenute e relativo versamento sono sospesi fino al 30.09.2012 (art.1, c.1 DM 01/06/2012)
b) Sostituto d’imposta persona giuridica
- Ritenute effettuate prima del 20.05.2012 e non versate: il versamento deve essere effettuato alle normali scadenze (art.1, c.2 DM 01/06/2012)
- Mancata effettuazione delle ritenute o ritenute effettuate dal 20.05.2012 all’08.06.2012 e non versate: il versamento va effettuato entro il 30.09.2012 senza aggravio di sanzioni ed interessi (art.8, c.1 DL 74/2012)
- Dopo il 08.06.2012: trattenute e relativo versamento sono sospesi fino al 30.09.2012 (art.1, c.1 DM 01/06/2012)
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