Emilia Romagna, ammortizzatori in deroga anche per il 2012
A cura della redazione

La Giunta Regionale dell’Emilia Romagna, con la delibera n. 294 del 14 marzo 2012, ha pubblicato una raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga.
In particolare, l'allegato alla delibera citata riguarda alcune novità introdotte nelle procedure per l'ammissione agli ammortizzatori sociali in deroga.
Come noto, ai fini dell'ammissione ai trattamenti in deroga, i lavoratori devono possedere particolari requisiti di anzianità lavorativa:
- per l'ammissione alla CIG in deroga, almeno 90 giornate di lavoro, presso lo stesso datore, alla data di presentazione della domanda di accesso alla CIG;
- per l'ammissione ai trattamenti di mobilità in deroga, almeno 12 mesi, presso il datore che ha provveduto al licenziamento, di cui almeno 6 di lavoro effettivamente prestato.
Ai fini della determinazione delle suddette anzianità, per quel che riguarda i lavoratori che prestano l’opera attraverso un contratto di somministrazione di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 276 del 2003, sono cumulati i periodi di anzianità maturati presso i diversi datori utilizzatori.
Nel caso di successione di appalti, ai fini della concessione dei trattamenti in deroga, l'anzianità aziendale è calcolata anche con riferimento al pregresso rapporto di lavoro con l'impresa appaltatrice uscente.
Per ciò che concerne i trattamenti di mobilità in deroga, intervengono importanti modifiche:
A) I lavoratori che, al termine del periodo di CIGS in deroga oppure a causa della cessazione dell’attività dell’azienda, nel corso del 2012, dovessero risultare in esubero, potranno beneficiare dei trattamenti di mobilità in deroga per tutte le restanti mensilità del 2012;
B) I trattamenti di mobilità in deroga sono attribuiti anche ai lavoratori che, nel corso del 2012, rassegnino le proprie dimissioni per giusta causa per mancato pagamento delle retribuzioni (mancato pagamento di almeno due mensilità retributive e con l'apertura di una vertenza in sede sindacale o tramite legale o copia della denuncia alla competente autorità ispettiva sul lavoro).
Per quanto riguarda la disciplina nel settore dell’edilizia, si rileva che è consentito presentare istanza di concessione dei trattamenti in deroga, in attesa di risposta a precedente richiesta di fruizione della cassa integrazione guadagni per l’edilizia.
L’autorizzazione ai trattamenti in deroga concessa dalla Regione è condizionata al diniego di concessione della cassa integrazione guadagni per l’edilizia.
Tali previsioni operano fino alla precisazione di chiarimenti ministeriali concernenti le forme e le condizioni di accesso alla cassa integrazione ordinaria per l’edilizia.
In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di fruizione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.
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