Il Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero del lavoro, ha emanato la circolare 30/09/2020 n.3738, con la quale ha fornito le indicazioni operative per i datori di lavoro che hanno aderito alla procedura di emersione di cui all’art.103 del DL 34/2020, al fine di versare le somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale (c.d. contributo forfettario) per i periodi decorrenti dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro irregolare con il cittadino non comunitario e la data di presentazione dell’istanza. La circolare fa seguito al Decreto interministeriale 7/07/2020 (G.U. n. 223/2020) che ha fissato gli importi del contributo forfettario dovuto, per ciascun mese o frazione di mese, relativamente ai rapporti di lavoro irregolare oggetto dell’istanza di emersione, per i diversi settori di attività: - Euro 300,00, per i settori dell’agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; - Euro 156,00, per i settori dell’assistenza alla persona per se’ stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché’ non conviventi, affetti da patologie o disabilità che ne limitino l’autosufficienza; - Euro 156,00, per il settore del lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare. Il pagamento deve avvenire con il mod. “F24 versamenti con elementi identificativi” utilizzando i codici tributo che l’Agenzia delle entrate ha fissato con la risoluzione 58/E del 2020. Il Ministero dell’Interno fa presente che il contributo è dovuto in misura intera anche se si riferisce a frazioni di mese e che il pagamento dovrà avvenire pima di stipulare il contratto di soggiorno (la verifica del versamento sarà fatta dallo Sportello Unico per l’immigrazione in sede di convocazione delle parti). Infine la circolare ricorda che il contributo forfettario non verrà restituito se la procedura di emersione, per qualsiasi motivo, non dovesse andare a buon fine, ad esempio per inammissibilità, archiviazione o rigetto.