Emersione rapporti di lavoro e comunicazioni obbligatorie
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 15/07/2021 n.2614, ha fornito risposte e istruzioni operative in merito all’invio della comunicazione obbligatoria relativa all’emersione dei rapporti di lavoro irregolari voluta dal Decreto Rilancio nel 2020, oltre che sulle conseguenze dell’esito della medesima procedura.
Innanzi tutto l’Istituto previdenziale distingue tra le istanze presentate per concludere un rapporto di lavoro (c.d. rapporti in conclusione) da quelle relativi a rapporti di lavoro già in essere (rapporti in essere) e per ognuna di esse fornisce le opportune indicazioni operative.
Una prima problematica riguarda le istanze presentate per i lavoratori extracomunitari per i quali non è stata trasmessa la comunicazione obbligatoria d’ufficio dallo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), ad esempio perché il lavoratore straniero era privo del codice fiscale. Quest’ultimo veniva richiesto d’ufficio all’Agenzia delle entrate direttamente dal Ministero del lavoro. In questo caso il datore di lavoro deve contattare il citato Sportello al fine di sollecitare l’invio della CO all’INPS oppure informarsi sui motivi che non ne hanno permesso l’invio.
Infatti, ricorda il messaggio 2614/2021, la CO rappresenta il canale con il quale l’INPS viene a conoscenza della presenza di un’istanza di emersione presentata al SUI relativa ad un rapporto di lavoro già in essere. Se questa manca il rapporto di lavoro denunciato non risulta iscritto negli archivi del lavoro domestico.
Quando le parti verranno convocate presso il SUI per la stipula del contratto di soggiorno, il rapporto di lavoro dallo stato provvisorio passerà a definitivo.
Invece, se il rapporto di lavoro deve ancora concludersi, spetterà al datore di lavoro effettuare la comunicazione obbligatoria all’INPS.
Può ricorrere inoltre il caso in cui la CO per un rapporto di lavoro in essere è stata effettuata ma il rapporto non è presente nell’archivio del lavoro domestico per la mancanza della data di presentazione della domanda di emersione. Questa data, infatti, è indispensabile per permettere alle procedure di distinguere un rapporto di lavoro in essere da uno che deve ancora concludersi.
Secondo l’INPS, quando detta data di presentazione è uguale o successiva alla data di inizio dell’attività si tratta di un rapporto in sussistenza ed è dovuto il pagamento della contribuzione forfettaria mensile dal mese di inizio al mese di presentazione della domanda di emersione.
Se il datore di lavoro, al momento della domanda, ha dichiarato solo l’intenzione di voler assumere un lavoratore straniero già presente sul territorio italiano, deve presentare la CO di assunzione attraverso il servizio presente sul portale dell’INPS entro il giorno precedente l’effettivo inizio dell’attività lavorativa. Anche in questo caso, quando le parti verranno convocate per la stipula del contratto di soggiorno presso il SUI, il rapporto di lavoro da provvisorio passerà a definitivo.
Può anche accadere che per un rapporto di lavoro che si intende concludere, la CO è stata effettuata ma il rapporto non risulti presente nell’archivio del lavoro domestico. In questo caso l’INPS procederà alla creazione del rapporto di lavoro in corrispondenza della ricezione della CO. Se la data di inizio indicata nella CO non corrisponde a quella di effettivo inizio della prestazione lavorativa, su segnalazione del datore di lavoro l’INPS provvederà ad inserire una nuova comunicazione obbligatoria con i dati corretti per il periodo pregresso.
Riguardo agli esiti della procedura di emersione, l’INPS ricorda che se si tratta di cittadini extracomunitari la competenza è del SUI che poi comunica all’Istituto previdenziale come si è conclusa la regolarizzazione. Invece per i cittadini italiani e comunitari la competenza è dell’INPS.
Relativamente ai cittadini stranieri, se il SUI comunica che l’esito è positivo, l’INPS procederà alla trasformazione del rapporto di lavoro da provvisorio a definitivo.
Invece se l’esito è negativo è necessario distinguere se vi sia stata o meno attività lavorativa. Nel primo caso il rapporto di lavoro dovrà essere cessato alla data del provvedimento oppure all’ultimo sabato coperto da contribuzione.
Se non vi è stata attività lavorativa (per esempio nel caso di lavoro fittizio o di disconoscimento) si dovrà annullare l’eventuale contribuzione senza predisposizione di rimborso e successivamente si potrà respingere il rapporto di lavoro.
L’INPS infine conclude prendendo in considerazione il subentro di un nuovo datore di lavoro nella procedura di emersione. Anche qui distingue tra interruzione del rapporto di lavoro per cause di forza maggiore e cessazione per altri motivi.
Sono cause di forza maggiore il decesso dell’assistito oppure del datore di lavoro. In questa ipotesi può subentrare un componente familiare del defunto o altro datore di lavoro, anche modificando il rapporto di lavoro, purché l’attività rientri in uno dei settori di cui all’art. 103 del DL 34/2020 e sussistano gli altri requisiti di legge.
Invece, se il subentro avviene non per cause di forza maggiore (ad esempio perché è trascorso un lungo periodo di tempo dalla data di presentazione dell’istanza e non sussistono più le necessità dell’assunzione) il nuovo datore di lavoro deve presentare la CO di assunzione entro il giorno precedente l’inizio dell’attività, secondo la normativa vigente, mentre il lavoratore ed il datore di lavoro che aveva avanzato l’istanza di emersione saranno convocati presso il SUI per il perfezionamento della procedura di sottoscrizione del contratto relativo al rapporto di lavoro cessato.
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