Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 29 del 6 luglio 2010, ha fornito chiarimenti in merito alla procedura di emersione nell’ipotesi in cui l’istanza di regolarizzazione sia iniziata in seguito ad accertamento ispettivo.
In particolare deve intendersi correttamente stipulato l’accordo sindacale nel quale si fa espresso rinvio al verbale ispettivo che ha rilevato l’impiego di lavoratori “in nero”. Si considera, infatti, adempiuto l’obbligo di cui al comma 1193 (“il datore di lavoro indica le generalità dei lavoratori che intende regolarizzare”) anche qualora si faccia riferimento al verbale ispettivo dal quale risultano i dati necessari all’individuazione dei lavoratori interessati alla procedura di emersione.
In merito alla necessità di inserire nell’accordo sindacale e, quindi, nell’istanza di regolarizzazione, i nominativi di quei lavoratori accertati nel verbale ispettivo come subordinati e successivamente, in base a pronuncia giudiziale, riconosciuti come lavoratori autonomi, il Ministero ha evidenziato che il limite alla possibilità di emersione è rappresentato da provvedimenti amministrativi definitivi (ordinanze di ingiunzione o cartelle esattoriali non impugnati) ovvero da sentenze passate in giudicato che accertino l’esistenza di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria. Pertanto solo se si è in presenza di sentenza passata in giudicato che accerta la natura autonoma della prestazione di lavoro, sarà possibile escludere dalla procedura di emersione i lavoratori in questione.
Ultima precisazione riguarda la procedura prevista dall’art. 1, comma 1192 e ss. della L. n. 296/2006: essa non è obbligatoria ma è attivabile da quei datori di lavoro che, occupando lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, decidono di avvalersene. La scelta della procedura, se effettuata in seguito ad accertamento ispettivo, coinvolge i lavoratori “in nero” individuati in occasione della verifica ispettiva e, in virtù della disposizione di cui al comma 1195, può essere estesa, alle medesime condizioni convenute nell’accordo sindacale, ai lavoratori “in nero” eventualmente non rilevati dagli organi ispettivi. Per tali lavoratori, pertanto, atteso il carattere facoltativo dell’istanza di regolarizzazione, la procedura di emersione sarà attivabile solo se il datore di lavoro deciderà di avvalersene.