Il Ministero del Lavoro, con la risposta all’interpello n. 18 del 9 giugno 2010, ha precisato che non è possibile applicare i benefici contributivi previsti dall’art. 8, comma 9, della L. n. 407/1990 (per i lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi) ad un rapporto di lavoro a tempo indeterminato costituito a seguito di procedura di emersione realizzata ai sensi dell’art. 1, commi 1196 e ss., della L. n. 296/2006.
I lavoratori interessati dalla procedura di cui sopra non possono essere considerati disoccupati in quanto, di fatto e prima ancora della procedura di emersione, già prestavano lavoro alle dipendenze del datore di lavoro. Ne consegue, pertanto, per quest’ultimo l’impossibilità di fruire dei benefici di cui alla citata L. 407/1990, atteso peraltro che la stessa legge di emersione n. 296/2006 prevede specifiche agevolazioni per che ha aderito alla relativa procedura.