L'INPS, con il messaggio 16/03/2009 n.6121, ha reso noto che spetta al collegio composto dai rappresentanti dei diversi enti coordinati dal direttore della DPL, decidere sul riesame delle domande di emersione dal lavoro nero che sono state respinte perché l'accordo sindacale anziché preventivo come previsto della legge, è stato invece stipulato successivamente alle assunzioni disposte a seguito dell'accertamento ispettivo.
La precisazione dell'istituto previdenziale nasce dai ricorsi presentati da alcuni datori di lavoro rimasti esclusi al Capo dello Stato. Sui ricorsi ha fornito il proprio parere il Consiglio di Stato che ha ritenuto che l'art.1, cc. 1192-1201 della Legge Finanziaria 2007, non sembra escludere dalla sanatoria i datori di lavoro che, a seguito di accertamento ispettivo hanno immediatamente regolarizzato le posizioni dei propri dipendenti irregolari e solo successivamente hanno stipulato l'accordo sindacale da allegare all'istanza di emersione.
Sul punto il Ministero del lavoro, con la nota 1328/2009, ha precisato che l'azione di autotutela possa essere esercitata con riferimento ai provvedimenti di diniego precedentemente adottati dagli organi collegiali.
Spetta a questi ultimi riesaminare le istanze di autotutela presentate dagli interessati e se la domanda verrà accolta al richiedente spetterà il diritto al rimborso dei maggiori contributi e a quanto corrisposto a seguito del diniego di emersione.