L’INPS, con la circolare 11/09/2020 n. 101, ha fornito le istruzioni operative per gli adempimenti contributivi, tra cui l’invio dell’Unilav entro il prossimo 11 ottobre, cui sono tenuti i datori di lavoro, nelle more del procedimento di emersione, relativi ai periodi retributivi che decorrono dal 19 maggio 2020 ovvero dalla data di instaurazione del rapporto di lavoro, per le istanze volte alla conclusione di un contratto di lavoro con cittadini stranieri presenti in Italia.

Inoltre i datori di lavoro non agricoli e non domestici dovranno richiedere, sempre entro l’11 ottobre 2020, l’apertura di un’apposita matricola aziendale, contraddistinta dal codice di autorizzazione 5W.

Nel caso di emersione di più rapporti di lavoro irregolari, il datore di lavoro dovrà richiedere l’apertura della matricola aziendale con data inizio attività riferita alla data più remota di presentazione dell’istanza.

L’INPS precisa che la richiesta di apertura della suddetta matricola dovrà essere effettuata anche dai datori di lavoro già in possesso di una posizione contributiva presso l’Istituto.

Dopo aver ricevuto l’attivazione della matricola aziendale, i datori di lavoro dovranno provvedere entro i successivi 30 giorni all’invio dei flussi Uniemens per i periodo di paga, decorrenti dal 19 maggio 2020, e al versamento tramite modello F24 (causale DM 10) dei relativi contributi, senza aggravio di somme aggiuntive.

Invece per gli adempimenti e i versamenti previdenziali relativi al mese di agosto e successivi si dovrà provvedere secondo le ordinarie scadenze.

Nel caso in cui vi sia cessazione del rapporto di lavoro nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite UNILAV.

I lavoratori oggetto dell’emersione saranno indicati nel flusso Uniemens secondo le consuete modalità.

Qualora tali lavoratori non siano in possesso di un codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate, gli stessi dovranno munirsi di un codice fiscale provvisorio, da utilizzare per i suddetti adempimenti.

Se il codice fiscale successivamente rilasciato dall’Agenzia delle Entrate è diverso da quello indicato nelle denunce Uniemens trasmesse, il datore di lavoro dovrà inviare, secondo le modalità già in uso, le denunce di variazione Uniemens.

Se il datore di lavoro risulta già titolare di altra posizione contributiva attiva, l’INPS provvederà a riportare sulla matricola in argomento le medesime caratteristiche contributive di quella già in uso.

L’INPS precisa che la suddetta matricola dovrà essere utilizzata esclusivamente per gli adempimenti afferenti i rapporti di lavoro oggetto di istanza di emersione.

Con la medesima circolare l’INPS ha fornito indicazioni anche ai datori di lavoro domestico e del settore agricolo (in quest'ultimo caso l'invio dell'Uniemens avviene con il nodo Posagri).

In relazione ai rapporti di lavoro con colf e badanti, se già in corso, l’INPS effettuerà d’ufficio l’iscrizione sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro con l’istanza di emersione inoltrata all’Istituto e sulla base dei dati comunicati all’Istituto dal Ministero dell’Interno a seguito della presentazione della dichiarazione di sussistenza del rapporto di lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione.

L’INPS invierà al recapito del datore di lavoro la comunicazione di iscrizione provvisoria, con le istruzioni per il pagamento dei contributi, da effettuarsi mediante Avviso di pagamento pagoPA, senza aggravio di somme aggiuntive se il pagamento avviene entro il termine ivi indicato.

 La contribuzione dovuta sarà precalcolata dall’INPS utilizzando i dati comunicati dal datore di lavoro con l’istanza di emersione o trasmessi dal Ministero dell’Interno; nel caso sia assente il dato retributivo, al fine della quantificazione della contribuzione dovuta, sarà preso a riferimento quale imponibile contributivo il minimo contrattuale - corrispondente al livello di assunzione dichiarato dal datore di lavoro - previsto dal CCNL di settore. Nell’ipotesi di istanza presentata in favore di cittadini stranieri presso lo Sportello unico per l'immigrazione, si ricorda che l’imponibile contributivo non potrà comunque essere inferiore al minimo previsto per l’assegno sociale, come precisato in premessa.

Come visto sopra per gli altri rapporti di lavoro, anche nel caso dei domestici, se il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente dall’Istituto cessa nelle more della definizione della procedura di emersione, il datore di lavoro dovrà provvedere alla relativa comunicazione di cessazione tramite il sito www.inps.it.

A seguito dell’accoglimento dell’istanza inoltrata presso l’INPS o, nel caso di domande presentate allo Sportello unico per l’immigrazione, dopo la sottoscrizione del contratto di soggiorno, l’INPS provvederà all’iscrizione definitiva del rapporto di lavoro.

L’INPS infine evidenzia che la procedura di comunicazione obbligatoria di assunzione da presentare all’INPS, entro le ore 24 del giorno precedente l’inizio del rapporto di lavoro domestico, consentirà ai datori di lavoro che assumono il lavoratore nelle more della conclusione della procedura di regolarizzazione di indicare che si tratta di assunzione per un lavoratore per il quale è stata presentata domanda di emersione presso lo Sportello Unico. Nelle more del rilascio di tale funzione, che verrà reso noto con apposito messaggio, le comunicazioni obbligatorie di assunzione dovranno essere trasmesse utilizzando il servizio per l’iscrizione dei lavoratori domestici senza indicazione della presentazione di domanda di emersione presso lo Sportello Unico.