L’INPS, con il messaggio 4/06/2020 n.2327, ha precisato che i limiti di redito, in caso di emersione di colf o badanti, si intendono riferiti al nucleo familiare della persona che presenta l’istanza.

In particolare, il reddito del datore di lavoro che inoltra l’istanza non deve essere inferiore a 20.000 euro annui, se il nucleo familiare è composto da un solo soggetto (percettore di reddito); se il nucleo è composto da più soggetti, il reddito del datore di lavoro non deve essere inferiore a 27.000 euro annui.

L’Istituto previdenziale ricorda che al raggiungimento dei limiti di reddito possono concorrere i redditi del coniuge o dei parenti entro il 2° grado, anche se non conviventi.

Il Messaggio INPS fornisce alcuni esempi per meglio chiarire le varie ipotesi.

1) Datore di lavoro unico componente del nucleo familiare: il reddito non deve essere inferiore a 20.000 euro annui. Se il reddito del datore di lavoro è pari a 17.000 euro annui, non è possibile presentare istanza di emersione di un lavoratore domestico. Se il figlio non convivente ha un reddito pari a 5.000 euro annui, il datore di lavoro può presentare la dichiarazione di emersione, in quanto il limite reddituale di 20.000 euro può essere raggiunto con il concorso dei due redditi del datore di lavoro e del figlio non convivente;

2) datore di lavoro con un nucleo familiare composto da quattro persone: il reddito non deve essere inferiore a 27.000 euro annui. Il requisito può essere perfezionato con il concorso del reddito del coniuge o di un parente del datore di lavoro entro il 2° grado, come un genitore, un nonno o un fratello, anche non convivente;

3) datore di lavoro con nucleo familiare di tre componenti (datore di lavoro, figlio e affine): il limite minimo di reddito pari a 27.000 euro annui potrà essere perfezionato considerando il reddito del datore di lavoro e del figlio, ma non il reddito dell’affine. Pertanto, nel caso di un datore di lavoro con reddito di 10.000 euro, di un figlio con reddito di 10.000 euro e di un affine con reddito di 20.000 euro, il requisito reddituale non è soddisfatto in assenza di altri parenti entro il secondo grado non conviventi che possano concorrere al raggiungimento del limite di reddito.

Resta fermo che il requisito reddituale non è richiesto per il datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, in caso di istanza volta all’emersione di un unico lavoratore addetto alla sua assistenza.

Il Messaggio coglie l’occasione anche per ricordare che i datori di lavoro interessati all’emersione devono, prima di inoltrare l’istanza, effettuare il versamento del contributo forfettario di 500,00 euro per ciascun lavoratore utilizzando il codice tributo istituito dall’Agenzia delle entrate con la Risoluzione 27/E del 2020.

Il DL Rilancio prevede anche il versamento di un contributo forfettario a titolo retributivo, contributivo e fiscale da determinarsi con decreto interministeriale.

Poiché ad oggi tale decreto non è ancora stato emanato, il datore di lavoro deve dichiarare nella domanda di emersione che si impegnerà a pagarlo entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto medesimo.