Emersione dei rapporti di lavoro con ExtraUE senza quote massime di ammissione
A cura della redazione
Il Ministero dell’interno, con la circolare 30/05/2020, ha fornito le istruzioni operative per l’emersione dei rapporti di lavoro irregolare a favore dei cittadini extracomunitari da presentare presso gli sportelli unici per l’immigrazione, così come previsto dall’art. 103 del DL 34/2020.
Più precisamente il Ministero dell’interno, fa seguito al DM 27/05/2020 (G.U. n. 137/2020), precisando tra l’altro che non è necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura (ossia dal 1° giugno 2020) dato che non sono state fissate quote massime di ammissione.
Le domande dovranno essere inoltrate telematicamente tramite il portale del Ministero dell’interno dalle ore 7 alle ore 22 dal 1° giugno al 15 luglio 2020 e verranno acquisite dallo Sportello Unico per l’immigrazione competente per il luogo dove si svolgerà l’attività lavorativa.
Successivamente all’invio delle domande, sarà disponibile sempre sul portale dedicato, la ricevuta con la data dell’invio e il codice univoco di identificazione.
Il datore di lavoro dovrà consegnare copia di tale dichiarazione al lavoratore ai fini di attestare l’avvenuta presentazione dell’istanza e di consentire allo stesso di soggiornare sul territorio nazionale e di svolgere regolarmente l’attività lavorativa.
Lo Sportello Unico per l’immigrazione potrà avviare la relativa istruttoria a partire dall’8 giugno 2020, nel rispetto dell’ordine cronologico.
Lo Sportello Unico acquisisce i pareri:
- della Questura in ordine all’insussistenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, nonché circa la presenza e la data dei rilievi fotodattiloscopici del lavoratore; qualora non risulti il fotosegnalamento, lo Sportello dovrà richiedere allo straniero la dichiarazione di presenza, o documentazione di data certa proveniente da organismi pubblici;
- dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) in ordine alla conformità del rapporto di lavoro alle categorie previste dal decreto interministeriale del 27 maggio 2020, alla congruità del reddito o del fatturato del datore di lavoro, secondo i limiti fissati dal predetto decreto, nonché in merito alle condizioni di lavoro applicate ed ai requisiti necessari per i datori di lavoro persone giuridiche, avvalendosi delle Camere di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato.
L’Ispettorato verifica, altresì, la conclusione delle eventuali pregresse procedure di assunzione di lavoratori stranieri. In tale ultimo caso, in presenza di un parere negativo, lo Sportello Unico provvederà ad invitare il datore di lavoro a produrre la documentazione attestante le cause di forza maggiore, non imputabili a se stesso, che gli impedirono di sottoscrivere il contratto di soggiorno o di assumere il lavoratore.
In relazione alla capacità economica del datore di lavoro, l’INL verificherà: per il lavoro subordinato che il reddito imponibile o il fatturato, quali risultanti all’ultima dichiarazione dei redditi o dal bilancio di esercizio precedente, non siano inferiori 30.000,00 euro annui; mentre per il lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare o all’assistenza alla persona che il reddito non sia inferiore a 20.000,00 euro, se il nucleo familiare è composto da un solo percettore di reddito, non inferiore a 27.000,00 euro in caso di nucleo familiare inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado possono concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi.
La verifica dei requisiti reddituali non si applica al datore di lavoro affetto da patologie o disabilità che ne limitano l’autosufficienza, che presenta l’istanza per un lavoratore straniero addetto alla sua assistenza.
Se viene presentata una dichiarazione di emersione da un medesimo datore di lavoro per più lavoratori, la valutazione della capacità economica del datore di lavoro è rimessa all’ITL, in ogni caso, le istanze presentate potranno essere accolte limitatamente ai lavoratori per i quali, in base all’ordine cronologico di presentazione, i requisiti reddituali risultino congrui.
Acquisiti i pareri favorevoli e l’eventuale documentazione integrativa, lo Sportello Unico convoca le parti per verificare la corrispondenza delle dichiarazioni rese sulla domanda telematica con quanto risulta dalla documentazione esibita.
Esauriti positivamente gli accertamenti descritti, il datore di lavoro e il lavoratore, sempre presso lo Sportello Unico, provvederanno alla stipula del contratto di soggiorno, sottoscrivendo il modello predisposto dal sistema informatico che verrà stampato e consegnato alle parti; al lavoratore verrà, altresì, consegnato il precompilato modello 209 che egli provvederà ad inviare alla Questura, per il tramite del servizio assicurato da Poste italiane S.p.A., ai fini della richiesta del permesso di soggiorno.
Con la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il sistema informatico dello Sportello Unico invia direttamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la comunicazione obbligatoria generata dal sistema stesso.
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