L'istituto assicurativo, con la nota 9 luglio 2002, detta le istruzioni per la corretta gestione dei benefici contributivi connessi all'emersione dal sommerso, tenuto conto della circolare interamministrativa 20 giugno 2002 n. 56.
Emersione automatica - La dichiarazione di emersione presentata entro 30 novembre 2002, da diritto per il triennio 2002/2004 ad una riduzione dei premi INAIL pari al 75% per il primo anno, 70% per il secondo e 65% per il terzo anno. Per chi è emerso entro il 25 aprile 2002 il periodo agevolato (nelle stesse misure) è il triennio 2001/2003.
Emersione progressiva - Il nuovo art. 1 bis della l. 383/01 ha introdotto una procedura personalizzata di emersione, relativa a regolarizzazione di adempimenti diversi da quelli contributivi, ma con riflessi indiretti su questi ultimi.
L'imprenditore può infatti presentare entro il 30 settembre 2002 al sindaco del comune in cui ha sede l'unità produttiva il Piano individuale di emersione relativo a:
- proposte per la regolarizzazione e adeguamento alla normativa vigente (escluso fisco e contributi) entro 18 mesi (prorogabili a 24);
- proposte per il riallineamento retributivo dei lavoratori nel triennio di emersione;
- impegno a presentare la dichiarazione di emersione entro il 30 novembre 2002.
Assistenza ai soggetti interessati - L'INAIL ha attivato un numero verde (848800444) entrato in funzione il 30 giugno 2002. presto entreranno in funzione gli sportelli dedicati e le specifiche pagine INTERNET.
Le istruzioni operative
La presentazione della dichiarazione di emersione comporta la riduzione dei premi, sia in caso di evasione totale che parziale. La dichiarazione può essere utilizzata anche come proposta di concordato per i periodi pregressi: per il perfezionamento è necessario versare un'imposta all'Agenzia delle Entrate (comprensiva della quota dei premi INAIL) in ragione di una aliquota dell'8% del costo del lavoro irregolare, senza corresponsione di sanzioni ed interessi.
Destinatari della riduzione del premio sono tutti i datori di lavoro titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo purchè abbiano alle proprie dipendenze lavoratori soggetti all'assicurazione obbligatoria (art. 1 T.U.). Sono quindi esclusi dalla riduzione i soggetti che non sono tenuti al versamento dei premi, e cioè: i partecipanti alle imprese famigliari, i co.co.co, i soci di imprese artigiane e tutti quei lavoratori con una retribuzione effettiva non riconducibile ai CCNL (con una retribuzione convenzionale ovvero siano previsti premi speciali unitari).
Per poter godere del beneficio i datori di lavoro interessati devono presentare, entro 5 giorni dall'inoltro della dichiarazione di emersione, la denuncia di iscrizione per le retribuzioni o i lavoratori emersi, anche in presenza di un preesistente rapporto assicurativo (lavoro nero e lavoro grigio).