Il Ministero dell’interno, con la circolare n. 2723 dell’11 maggio 2023, ha reso noto che i datori di lavoro che hanno presentato istanza di emersione del rapporto di lavoro irregolare, intrattenuto con un cittadino extraUE, ai sensi dell’art. 103 del DL 34/2020 (L. 77/2020), ma che non hanno ancora ricevuto il parere di competenza da parte della Questura e dell’ITL, possono essere convocati presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la definizione della procedura.

L’intervento ministeriale si è reso necessario poiché da una verifica eseguita sulle istanze presentate a norma del citato art. 103 per contrastare il lavoro nero, è risultato che sono ancora tante le domande tuttora pendenti in attesa dei predetti pareri.

Però, secondo il Ministero dell’interno, anche se il DL 34/2020 subordina la convocazione delle parti presso lo Sportello Unico per l’immigrazione per la stipula del contratto di soggiorno, all’acquisizione dei pareri della Questura territorialmente competente e dell’ITL, non vengono meno i principi generali dell’ordinamento in tema di procedimento amministrativo secondo cui in caso di decorrenza del termine, senza che sia stato comunicato il parere, l’Amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall’espressione del parere stesso.

Inoltre, come chiarito dall’Avvocatura Generale, l’art. 103 predetto non subordina la convocazione delle parti e la stipula del contratto di lavoro alla sussistenza dei pareri positivi, così che se ne può prescindere.

Ne deriva che a decorrere dal 15 maggio 2023 il sistema darà corso all’automatico avanzamento delle istanze fino alla convocazione delle parti a cura dello Sportello unico per l’immigrazione di tutte le istanze ancora pendenti in attesa dei pareri della Questura e/o dell’ITL.

Ciò trova conforto anche nel più recente orientamento del legislatore (art. 42 del DL 73/2022 – L. 122/2022) secondo cui è possibile il rilascio del nulla osta al lavoro nell’ambito del Decreto flussi 2021 e 2022, anche in assenza dell’esame degli elementi ostativi.

In ogni caso, precisa la circolare n. 2723/2023, nel caso in cui, dopo il rilascio del permesso di soggiorno, dovesse pervenire un parere negativo della Questura o dell’ITL, il provvedimento rilasciato verrà revocato.