Sulla G.U. n. 223 del 23.9.2023 è stata pubblicata la L. n. 127/2023, di conversione del D.L. n. 98/2023, con cui sono state introdotte disposizioni per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore.

In particolare, per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni (art. 10, lettere m, n, o, del D.Lgs. 148/2015), per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, non trovano applicazione le disposizioni dell'art. 12, commi 2 e 3, del D.Lgs. 148/2015 (limite complessivo di 52 settimane). A carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale non si applica, inoltre, il contributo addizionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 148/2015.

Inoltre, si ricorda che per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di cui all'art.  8 della L. 457/1972, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato anche in caso di riduzione dell’attività lavorativa pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto.

I periodi di trattamento predetti non sono conteggiati ai fini del raggiungimento della durata massima di novanta giornate all'anno e sono equiparati a periodi lavorativi ai fini del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro, previsti al citato art. 8.

In deroga all'art 14 della L. 457/1972, inoltre, il trattamento è concesso dalla sede INPS territorialmente competente ed è erogato direttamente dall'Istituto.