Il Presidente della Regione Lombardia, di concerto con il Ministro della Salute, in relazione all'evolversi della diffusione del COVID-2019 ha firmato l'ordinanza 23.2.2020 valida per tutto il territorio lombardo.

L'ordinanza prevede:

  • la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;
  • chiusura dei nidi, dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani a esclusione di specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;
  • sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei, dei cinema e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.Lgs. 42/2004, nonché dell’efficacia delle disposizioni regolamentari sull’accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;
  • sospensione di ogni viaggio d’istruzione, sia sul territorio nazionale sia estero;
  • previsione dell’obbligo da parte degli individui che hanno fatto ingresso in Lombardia da zone a rischio epidemiologico, come identificate dall’Organizzazione mondiale della sanità, di comunicare tale circostanza al Dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente per territorio, che provvede a comunicarlo all’autorità sanitaria competente per l’adozione della misura di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva;
  • sospensione delle procedure concorsuali.

Le chiusure delle attività commerciali sono disposte in questi termini:

  • bar, locali notturni e qualsiasi altro esercizio di intrattenimento aperto al pubblico sono chiusi dalle ore 18.00 alle ore 6.00; verranno definite misure per evitare assembramenti in tali locali;
  • per gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati è disposta la chiusura nelle giornate di sabato e domenica, con eccezione dei punti di vendita di generi alimentari;
  • per le manifestazioni fieristiche, si dispone la chiusura.

In allegato, le FAQ per gli enti locali e gli esercizi commerciali.

Il Presidente della Regione Lombardia, sentito il Ministro della Salute, può modificare le disposizioni di cui all’ordinanza in ragione dell’evoluzione epidemiologica.

L’ordinanza ha validità immediata e fino a domenica 1° marzo 2020 compreso, fatte salve eventuali e ulteriori successive disposizioni.