L’INAIL, con l’istruzione operativa n. 10533 del 18 ottobre 2023, ha fornito indicazioni in merito alla rimessione in termini riguardanti il versamento dei premi assicurativi di cui al D.L. 132/2023, per il territorio della Regione Lombardia.

In particolare, si rammenta che l’art. 3, c. 1, del citato D.L. 132/2023 “Rimessione in termini concernente il versamento di tributi e contributi” prevede che i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, si considerano tempestivi se effettuati, in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 ottobre 2023.

In attuazione della norma in esame, i predetti premi non ancora versati, in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023, sono stati differiti al 31 ottobre 2023 dalla Direzione centrale organizzazione digitale con operazione centralizzata.

Ricadono nel periodo di sospensione il premio mensile per l’assicurazione dei pescatori autonomi della piccola pesca di cui alla L. 350/1058 e i premi assicurativi aventi scadenza ricadente nel periodo 4 luglio – 31 luglio 2023.

Per espressa previsione normativa, non si procede al rimborso di quanto già versato.