L’INPS, con il messaggio n. 1699 del 10 maggio 2023, ha fornito indicazioni in merito alle modalità di presentazione delle domande per l’accesso al trattamento  di CIGO, di assegno di integrazione salariale, nonché di CISOA (per gli operai agricoli), da parte dei datori di lavoro, colpiti dall’alluvione che, a partire dal 1° maggio 2023, ha colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena e che rientrano nel campo di applicazione dei citati ammortizzatori sociali.

In riferimento alle domande di CIGO e di assegno di integrazione salariale, si rileva che, per le giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, i datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).

Tenuto conto dell’entità dell’evento meteorologico e in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con la delibera CdM del 4 maggio 2023, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nelle predette realtà territoriali e che presentano le domande con la causale “Incendi - crolli - alluvioni” non devono dimostrare gli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.

Conseguentemente, la relazione tecnica relativa alla citata causale deve descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e attestare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.

Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro interessati non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.

Anche questa causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore sopra descritti.

I datori di lavoro che avessero già inviato la domanda di accesso ai citati trattamenti utilizzando una differente causale, dovranno annullare la suddetta istanza e presentarne una nuova secondo le indicazioni contenute nel presente messaggio.

In riferimento al trattamento di CISOA, da ultimo, si evidenzia solo che i datori di lavoro interessati dovranno presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”.