Il Consiglio dei Ministri ha approvato, in data 13 maggio 2020, il Decreto Rilancio, in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Tra le novità in materia di lavoro, si segnalano le seguenti:

- È stato modificato il comma 1 dell’art. 23, D.L. 18/2020 (L. 27/2020), nel seguente modo: “per l’anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e sino al 31 luglio 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 30 giorni (nella precedente versione i giorni erano 15), i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 10 e 11, per i figli di età non superiore ai 12 anni, fatto salvo quanto previsto al comma 5, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa”.

Inoltre, al comma 6, le parole: “, di età compresa tra i 12 e i 16 anni” sono sostituite dalle seguenti: “di anni 16”. La nuova disposizione, pertanto, recita: Fermo restando quanto previsto nei commi da 1 a 5, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori di anni 16, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia altro genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

Il D.L. Rilancio ha confermato, aumentando l’importo da € 600 a € 1.200, anche il c.d. voucher baby sitting.

In particolare, in alternativa ai congedi di cui sopra e per i medesimi lavoratori beneficiari, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.200 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo 5 marzo 2020 – 31 luglio 2020.

Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia di cui all'art. 54-bis del D.L. 50/2017 (L. 96/2017).

Il bonus (novità) è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia di cui all’art. 2 del D.Lgs. 65/2017, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all’art. 1, c. 355, L. 232/2016, come modificato dall’art. 1, c. 343, della L. 160/2019.

L’art. 75, c. 2, infine, ha modificato l’art. 25, c. 3, del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), raddoppiando il voucher baby sitting per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari. Detto bonus è stato portato da 1.000 euro a 2.000 euro, mentre sono rimaste invariate le condizioni;

- A tutela dei lavoratori, è stato ampliato il periodo di sospensione dei licenziamento per GMO prevedendo anche la possibilità, per i datori di lavoro che abbiano in corso procedure riferibili al periodo 23.2.2020 – 17.3.2020, di revocare le stesse per accedere, in sostituzione, agli ammortizzatori sociali previsti dal D.L. 18/2020 (L. 27/2020).

In considerazione di quanto sopra, quindi, a decorrere dal 17.3.2020, l'avvio delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24, della L. 223/1991 è precluso per 5 mesi (prima erano 60 giorni) e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23.2.2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola del contratto d'appalto. Sono, altresì, sospese le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo in corso di cui all’art. 7 della L. 604/1966 (nuovo periodo).

Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3, della L. 604/1966.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nel periodo dal 23.2.2020 al 17.3.2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, può, in deroga alle previsioni di cui all’art. 18, c. 10, della L. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, di cui agli articoli da 19 a 22 del D.L. 18/2020 (L. 27/2020), dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro (nuovo comma);

- Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID – 19 (31.7.2020) i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della L. 81/2017 e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.

La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dal datore di lavoro.

Per l’intero periodo di cui sopra i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del Lavoro, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito del Ministero del Lavoro.

Limitatamente al periodo di tempo di cui sopra e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'art. 22 della L. 81/2017 sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell'INAIL.