Emergenza COVID-19: contratti a termine senza causali fino al 30 agosto
A cura della redazione
Il Ministero del Lavoro ha riepilogato, in breve, le misure per lavoratori e imprese contenute nel D.L. 34/2020.
In particolare, il cosiddetto Decreto "Rilancio" estende e potenzia alcune misure già introdotte con il D.L. "Cura Italia", come il congedo parentale, i permessi ex art. 33 della L. 104/1992, i bonus baby sitter, la cassa integrazione "COVID-19", la sospensione dei licenziamenti.
Il provvedimento introduce nuove misure, quali il Reddito di Emergenza (REM), il bonus per i lavoratori domestici e la proroga per le indennità NASPI e DIS-COLL.
Confermata e rimodulata anche l'indennità di 600 euro; estesa e modificata negli importi, alle seguenti categorie di lavoratori, che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, hanno cessato, ridotto o sospeso l'attività o il rapporto di lavoro:
- ai liberi professionisti iscritti alla gestione separata INPS, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che abbiano subito comprovate perdite (riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020 rispetto a quello del secondo bimestre 2019), è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori titolari di rapporti di co.co.co. iscritti alla gestione separata INPS non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, aventi specifici requisiti, è riconosciuta un'indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro;
- ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020;
- ai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali già beneficiari per il mese di marzo 2020 dell'indennità pari a 600 euro viene erogata un'indennità di pari importo anche per il mese di aprile 2020. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori dipendenti stagionali del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, nè di rapporto di lavoro dipendente, nè di NASPI, alla data di entrata in vigore del Decreto, è riconosciuta una indennità per il mese di maggio 2020 pari a 1000 euro. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori a determinate condizioni;
- ai lavoratori del settore agricolo già beneficiari per il mese di marzo dell'indennità di cui all'articolo 30 del decreto-legge 18 marzo del 2020, n. 18, pari a 600 euro, è erogata per il mese di aprile 2020 un'indennità di importo pari a 500 euro;
- ai lavoratori iscritti al FPLS (Fondo lavoratori dello spettacolo) aventi determinati requisiti è erogata una indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di aprile e maggio 2020, sempre che non siano titolari di rapporto di lavoro dipendente o titolari di pensione alla data di entrata in vigore della norma;
- ai lavoratori intermittenti che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020, è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;
- ai lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1°gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo è riconosciuta una indennità pari a 600 euro per i mesi di aprile e maggio 2020;
- ai lavoratori sportivi impiegati con rapporti di collaborazione è riconosciuta dalla società Sport e Salute S.p.a., per i mesi di aprile e maggio 2020, un'indennità pari a 600 euro.
Nel dettaglio, le novità introdotte dal Decreto:
SOSPENSIONE DEI LICENZIAMENTI. Viene prorogato dai precedenti 60 giorni a 5 mesi complessivi il blocco dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e collettivi e la sospensione delle procedure dei licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo in corso. Inoltre, Il datore di lavoro, che nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 marzo 2020 abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo, può revocare il recesso facendo contestualmente richiesta del trattamento di cassa in deroga decorrente dalla data in cui abbia avuto efficacia il licenziamento.
CONTRATTI A TERMINE. Novità anche per i contratti a termine: saranno possibili la proroga ed il rinnovo fino al 30 agosto 2020, senza necessità di indicare causali.
Sono, inoltre, prorogate le indennità Naspi e Dis-Coll in scadenza tra il 1° marzo e il 30 aprile scorsi.
BONUS LAVORO DOMESTICO. Introdotta un'indennità, pari a 500 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020, in favore di coloro che, al 23 febbraio 2020, avevano in essere uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a 10 ore settimanali, a condizione che non siano conviventi col datore di lavoro.
SMART WORKING. Il Decreto prevede che i genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con almeno un figlio a carico minore di anni 14, si vedranno riconosciuti il diritto al lavoro agile a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, o che non vi sia genitore non lavoratore.
Per i datori di lavoro pubblici e privati, invece, la modalità di lavoro agile potrà essere applicata a ogni rapporto di lavoro subordinato fino alla cessazione dello stato di emergenza e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2020.
EMERSIONE DI RAPPORTI DI LAVORO. I datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso di un titolo di soggiorno ex art. 9 Decreto Legislativo n 286 del 1998, possono presentare istanza per concludere un contratto di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti nel territorio italiano o per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare ancora in corso con cittadini italiani o cittadini stranieri.
Allo stesso modo, invece, il Decreto prevede che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno, possono richiedere un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio italiano della durata di 6 mesi. Tale termine inizia a decorrere dalla presentazione dell'istanza.
Tale disciplina è limitata ai settori dell'agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e acquacoltura e attività connesse; assistenza alla persona per se stessi o per componenti della propria famiglia, ancorché non conviventi, affetti da patologie o handicap che ne limitano l'autosufficienza; lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.
REDDITO DI EMERGENZA. Per averne diritto, bisognerà possedere, cumulativamente:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- reddito familiare inferiore al Rem spettante, patrimonio mobiliare familiare 2019 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro;
- Isee inferiore a 15mila euro.
Le domande per il Rem potranno essere presentate entro il termine del mese di giugno 2020 tramite i modelli che saranno predisposti dall'Inps, che provvederà a riconoscere ed erogare tale indennità.
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