È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 28 settembre 2020, la L. 25.9.2020, n. 124, di conversione del D.L. 83/2020, recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

La norma non ha apportato sostanziali modifiche al decreto legge che viene confermato nella quasi totalità.

È confermata, pertanto, la proroga dello stato di emergenza al 15 ottobre 2020, che consente di adottare specifiche misure di contenimento dell’epidemia.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra le quali quelle per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l’assunzione degli specializzandi, per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l’avvio di specifiche funzioni assistenziali per l’emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l’acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l’emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività; sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale; per il potenziamento dell’assistenza ai connazionali all’estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali; misure urgenti per la continuità dell’attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19; in tema di lavoro agile; per l’edilizia scolastica.

In particolar modo, in tema di lavoro, si segnalano le tematiche interessate dalla proroga:

  • Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale nei luoghi di lavoro per lo svolgimento di attività in cui sia oggettivamente impossibile mantenere la distanza interpersonale di un metro (art. 16, D.L. 18/2020);
  • Diritto del lavoro agile per i lavoratori dipendenti disabili ovvero per coloro che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità di cui all’art. 3, c. 3, L. 104/1992 (art. 39, D.L. 18/2020);
  • Priorità nell’accoglimento delle richieste di lavoro agile per i lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa (art. 39, D.L. 18/2020);
  • Diritto al lavoro agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con almeno un figlio minore di 14 anni (art. 90, D.L. 34/2020). Detta disposizione è stata prorogata fino al 14.9 u.s.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.