Il Governo ha adottato il DPCM 11/06/2020 con il quale ha fornito le nuove indicazioni per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus da Covid-19 in vigore dal 15 giugno ed efficaci fino al 14 luglio 2020.

Riguardo alle attività professionali, vengono confermate le raccomandazioni già formulate con il previgente DPCM del 17 maggio 2020, consistenti in:

  • svolgere le attività mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • incentivare le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • assumere protocolli di  sicurezza  anti-contagio  e,  laddove  non  fosse  possibile  rispettare  la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • incentivare le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Inoltre sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi  ambiti  di  competenza,  il  protocollo  condiviso di regolamentazione per il  contenimento della  diffusione  del  covid-19  nei cantieri,  sottoscritto  il  24  aprile  2020  fra  il  Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  il  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  le  parti  sociali,  e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.

Viene anche confermato che una volta avviata la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, l'operatore di sanità pubblica informa il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell'eventuale certificazione ai fini INPS (circolare INPS HERMES 25 febbraio 2020 0000716 del 25 febbraio 2020) e in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l'assenza dal lavoro, si procede a rilasciare una  dichiarazione  indirizzata  all'INPS,  al  datore  di  lavoro  e  al  medico  di  medicina  generale  o  al pediatra di libera scelta in cui si dichiara che per motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena precauzionale, specificandone la data di inizio e fine.

Il DPCM stabilisce inoltre che non vengono adottate particolari misure di contenimento nei confronti di cittadini e ai residenti nell'Unione Europea, negli Stati parte dell'accordo di Schengen, in Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino, Stato della Città del Vaticano e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord che fanno ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, così come nei confronti dei lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora e del personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.

Invece fino al 30 giugno 2020, restano vietati gli spostamenti da e per Stati e territori diversi da quelli predetti, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute. Resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.