Editoria: hanno diritto alla CIGS anche gli apprendisti professionalizzanti
A cura della redazione

L’INPS, con il messaggio 19/06/2018 n.2449, ha reso noto che dal mese di luglio p.v., la contribuzione CIGS, pari allo 0,90%, sarà calcolata nell’aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali degli apprendisti professionalizzanti alle dipendenze di aziende rientranti nel settore dell’editoria.
L’Istituto previdenziale fa seguito al DL 69/2017 che ha aggiunto al D.Lgs. 148/2015 l’art. 25-bis destinato alle imprese del settore dell’editoria.
In sostanza, al fine di riordinare la materia degli ammortizzatori sociali, la predetta norma si è prefissa l’intento di ricondurre il settore dell’editoria, prima regolamentato da disposizioni specifiche in materia di CIGS, alla disciplina generale contenuta nel D.Lgs. 148/2015, che riconosce la CIGO anche ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato professionalizzante dalle imprese industriali.
La modifica legislativa però non ha attratto totalmente la disciplina della CIGS per l’editoria al regime generale, in quanto, per la particolarità del settore, sono state mantenute e previste disposizioni particolari.
In particolare, per effetto dell’art. 25-bis predetto, adesso anche gli apprendisti professionalizzanti occupati presso le imprese industriali del settore dell’editoria possono fruire della CIGS, in deroga al principio generale che prevede invece la sola applicazione della CIGO nel caso in cui l’impresa che li occupa rientri nel campo di applicazione sia della CIGS che della CIGO.
Inoltre, altra deroga rispetto ai principi generali, si ravvisa nel fatto che gli apprendisti professionalizzanti possono accedere alla CIGS per qualunque delle causali e non solo per crisi aziendale.
Pertanto, dal periodo di paga di gennaio 2018 per gli apprendisti professionalizzanti delle imprese industriali dell’editoria, è dovuta, oltre alla contribuzione di finanziamento della CIGO anche quella relativa alla CIGS, a prescindere dal numero di dipendenti occupati.
La regolarizzazione delle differenze contributive dei periodi pregressi (gennaio-giugno 2018) deve avvenire entro il 16 settembre 2018 senza aggravio di oneri accessori.
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