Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato il decreto interministeriale n. 100495 del 23 novembre 2017, con cui sono stati disciplinati i criteri per il riconoscimento del trattamento di CIGS ai lavoratori dipendenti da imprese appartenenti al settore dell’editoria, per le causali di riorganizzazione aziendale in presenza di crisi e crisi aziendale.

Le imprese editrici o stampatrici di giornali quotidiani, di periodici e le agenzie di stampa a diffusione nazionale, possono fare ricorso alla CIGS in favore dei giornalisti professionisti, dei pubblicisti, dei praticanti e dei dipendenti, compresi i lavoratori assunti in apprendistato professionalizzante. Non si applica il requisito occupazionale di cui all’art. 20 del D.Lgs. n. 148/2015.

L’istanza può essere presentata per le seguenti causali:

  • Riorganizzazione aziendale in presenza di crisi;
  • Crisi aziendale, ivi compresi i casi di cessazione dell’attività produttiva dell’azienda o di un ramo di essa anche in costanza di fallimento;
  • Contratto di solidarietà difensivo.

Il decreto specifica i criteri per il riconoscimento della sussistenza delle predette causali, nonché le ipotesi in cui è possibile optare per l’anticipata liquidazione della pensione.

Le disposizioni si applicano ai trattamenti di CIGS richiesti a decorrere dal 1° gennaio 2018, a condizione che la consultazione sindacale, la presentazione dell’istanza di accesso e le conseguenti sospensioni siano successive a tale data.

Alle istanze per la concessione si applicano le disposizioni di cui all’art. 25 del D.Lgs. n. 148/2015.