La Cassa Edile di Pavia, con una nota del 28 ottobre 2015, al fine di informare le imprese del settore sull’utilizzo improprio di determinate forme di retribuzione e/o di lavoratori autonomi, ha ricordato che non è possibile ricorrere al lavoro accessorio nell’ambito dell’esecuzione di appalti di opere e servizi, così come sancito dall’art. 48 del D.lgs. 81/2015.

In merito ai lavoratori autonomi che possono essere inseriti nel ciclo produttivo, la Cassa Edile richiama la circolare 16/2012 con la quale il Ministero del lavoro, fornendo indicazioni operative al proprio personale ispettivo, ha precisato che dovranno essere considerate prestazioni di lavoro subordinato quelle svolte da iscritti nel Registro delle imprese o all’Albo delle imprese artigiane adibiti alle seguenti attività: manovalanza, muratura, carpenteria, rimozione amianto, posizionamento di ferri e ponti, addetti a macchine edili fornite dall’impresa committente o dall’appaltatore. 

Inoltre, al fine di poter affidare talune lavorazioni a singoli lavoratori autonomi è necessario che il committente (o appaltatore) verifichi il possesso dell’idoneità tecnico professionale dei lavoratori medesimi ai sensi del D.lgs. 81/2008. Detta verifica dovrà in primo luogo accertare il possesso e la disponibilità di una consistente dotazione strumentale rappresentata da macchine e attrezzature di una certa rilevanza e non l’attrezzatura minuta. 

Infine, conclude la nota, è possibile che in capo allo stesso soggetto risieda sia lo status di imprenditore autonomo/artigiano sia la qualifica di lavoratore dipendente, dato che quest’ultimo può svolgere un’attività di natura subordinata nella misura in cui tale attività non finisca per essere prevalente rispetto a quella di tipo autonomo (Cass. 3240/2010). Inoltre, ai sensi dell’art. 299 del T.U. sicurezza, è possibile riconoscere nell'aggregazione di lavoratori autonomi un’impresa di fatto.