L’ASSIMPREDIL-ANCE di Milano, Lodi, Monza e  Brianza, ha siglato un accordo il 22 ottobre 2012, con le organizzazioni sindacali al fine di regolamentare le modalità con le quali deve avvenire l’elezione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e le attribuzioni che a quest’ultimo competono.
In merito all’elezione, l’accordo distingue tra aziende con più di 15 dipendenti e aziende di minori dimensioni. Nelle prime il RLS è eletto o designato nell’ambito delle RSA. Invece nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti , ovvero nei casi di assenza delle RSA, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.
I rappresentanti dei lavoratori durano in carica 3 anni dall’elezione o per la minor durata dell’unità produttiva.
Tra le disposizioni di particolare interesse si evidenzia quella che prevede il rimborso alle imprese degli oneri sostenuti per i permessi degli RLS. Più precisamente a tutte le imprese iscritte alle Casse edili delle province predette, nelle quali è stato designato o eletto il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, verrà rimborsata una somma in cifra fissa pari a 20 euro per ogni ora di permesso retribuito previsto dal CCNL fruito per l’espletamento delle funzioni di RSL sino ad un massimo di 8 ore annue per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annue per imprese con più di 15 dipendenti e sino a 50 dipendenti e di 32 ore annue per le imprese con più di 50 dipendenti.
Dal 22 ottobre 2012 al 31 dicembre 2013 le imprese iscritte alle Casse edili possono ottenere, in aggiunta al predetto rimborso, anche un contributo una tantum in cifra fissa a carico del Fondo per la sicurezza, previa presentazione di apposita istanza.
Il contributo una tantum è dovuto  per ogni singola impresa nelle seguenti misure indipendentemente dal numero di RLS eventualmente nominati o designati: aziende fino a 15 dipendenti: 600 euro; aziende da 16 a 50 dipendenti: 800 euro; aziende con oltre 50 dipendenti: 1.200 euro.