Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato nella sezione pubblicità legale del proprio sito il decreto n. 143 del 25 giugno 2021, con cui si disciplina il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione dei lavori edili.

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021.

Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione. Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020. La verifica della congruità si applica nell’ambito dei lavori pubblici e nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro.

Il Decreto si applica al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini, direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del Commissario straordinario del Governo.

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del soggetto da essa delegato oppure del committente.

Se non viene riscontrata la congruità è previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita l’impresa a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità. In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa affidataria.