Edilizia: prevale il trattamento di disoccupazione sulla NASPI
A cura della redazione
L’INPS, con il messaggio 18/12/2015 n. 7509, facendo seguito alla circolare 142/2015, ha precisato che le domande di NASPI non ancora definite, presentate dai lavoratori del settore edile, il cui rapporto è cessato a seguito di una procedura di licenziamento collettivo, se in possesso dei requisiti per fruire dei trattamenti speciali di disoccupazione per l’edilizia, verranno trasformate in questi ultimi.
Invece, se le domande di Naspi sono già state definite ed i lavoratori sono in possesso dei requisiti per l’erogazione del trattamento speciale in edilizia, l’INPS disporrà la decadenza delle medesime domande e dalla data di decorrenza procederà a recuperare quanto restituito come indebito dalla procedura DSweb nella domanda di NASPI.
L’Istituto previdenziale ha inoltre precisato che coloro che hanno i requisiti per la NASPI possono fruire della liquidazione provvisoria relativamente alle domande dei trattamenti TSE223 e TSE451.
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